Amministrazione della giustizia, sistema tariffario per atti

di Marcello Camici

Nel 1739, con lettera al governatore di Portoferraio, Gaetano Antinori, membro del consiglio di Reggenza annuncia che l’Auditore vicario (giudice)Ferdinando Mario Belmer deve continuare a ricoprire l’ufficio con gli stessi obblighi ed emolumenti prescritti nel rescritto granducale del 1685 con cui al tribunale di Portoferraio veniva assegnato per la prima volta un giudice .
Nel 1766,dopo quasi trenta anni da questo avvenimento ,arriva a Portoferraio il conte Vincenzo degli Alberti consigliere del granduca Leopoldo al quale fa una relazione manoscritta sulla città .Il manoscritto conservato nella biblioteca civica di Portoferraio ha il titolo “Relazione di Portoferraio a Sua Altezza Reale dal conte Vincenzo degli Alberti suo consigliere di stato”.
Nel capitolo sullo stato civile dedica due sottotitoli interamente al giudice .
Questi i sottotitoli: “Auditore e suoi appuntamenti” e “Carattere dell’Auditore”
Sono interessanti perché fanno conoscere l’amministrazione della giustizia a Portoferraio nella seconda metà del settecento.
Sono qui integralmente trascritti

“Auditore e suoi appuntamenti

Vi è un giudice col titolo di Auditore a cui incombe l’amministrazione della giustizia delle di cui sentenze si dà l’appello alla Rota. La di lui provvisione annua tra certi e incerti puol valutarsi circa Lire 3700 dalla quale però deve defalcarsi il mantenimento del Cancelliere che è tutto a suo carico.”
(Carta 20 “Relazione di Portoferraio fatta a Sua Altezza Reale dal conte Vincenzo degli Alberti suo consigliere di stato”. Manoscritto.Vincenzo degli Alberti 1766 . Biblioteca comunale di Portoferraio).
Il titolo di auditore si intende auditore del governo e cioè che il giudice sostiene il ruolo di colui che per conto del governo ,in questo caso del governo dell’isola d’Elba, istruendo il dibattito andando ad ascoltare le parti in causa così affiancandosi al governatore nell’amministrazione di giustizia e della emissione della sentenza .
Dopo aver scritto degli obblighi e degli emolumenti dell’Auditore,l’Alberti passa descrivere il suo carattere in quanto ha provocato critiche, auspicando che per certi aspetti procurerà di correggersi

“Carattere dell’Auditore

Da quel Governatore e da quel Maggiore di Piazza e da quelli che dependono o dall’uno o dall’altro è stato preso molto in odio quell’Auditore,quale per altro alla riserva di questi,esige la stima universale di tutti gli altri per la sua giustizia e carità ed io in verità non ho trovato in lui altro difetto perdonabile però alla sua naturale vivacità d’essere troppo facile a parlare con franchezza contro chi egli crede che abusi della sua autorità : ma avendoli in sopra di ciò avvertito è sperabile che procurerà di correggersi”
(Carta 25. Idem come sopra)

 

L’ Alberti passa quindi a considerare regolamenti che ritiene necessari per una buona amministrazione della giustizia e per il buon ordine del tribunale di Portoferraio in particolare si sofferma sul voto consultivo del giudice nella emissione della sentenza.

“ Regolamenti che par necessario farsi per la buona amministrazione della giustizia e per il buon ordine del tribunale

Importa però moltissimo che sia fissato quale deva essere l’autorità di questo Auditore poiché il Governatore pretende che egli non abbia il voto decisivo ma solamente consultivo e che di conseguenza sia in libertà del governatore medesimo di revocare quando così a lui piaccia, i decreti, e le sentenze dell’Auditore e questa sua pretenzione è fondata sopra la relazione che è qui al N° 9 fatta da un cancelliere Teglia nel 1685 ed approvata col rescritto del Granduca di quel tempo nella quale prescrivendosi la forma che deve avere quel tribunale si leggono le seguenti parole
‘Sia obbligo del detto Giudice di dare il suo voto consultivo nelle cause civili,miste e criminali al Governatore
In nome del qual Governatore devonsi però proferire tutte le pronunzie ,decreti e sentenze con accennare in esse di aver sentito il parere di detto Giudice e nelle cause criminali de casi partecipabili a Vostra Altezza deva distendere il negozio e voto da trasmettersi a Vostra Altezza e in caso che Governatore e Giudice fosse di differente parere in dette Partecipazioni ciascheduno potrà soddisfarsi col fatto e ragioni separatamente come si stila negli altri tribunali dello Stato’
Sebbene però da queste parole apparisca ch l’Auditore non deve aver altro che il voto consultivo ,pure essendo costantemente in Toscana stabilito che né gli altri Governatori né i Commissari nè quelli che compongono i Tribunali atteso che il più delle volte mancano delle cognizioni legali necessarie per decidere i Processi non possino mescolarsi negli affari puramente contenziosi che pendono avanti de loro respettivi tribunali e che quantunque le sentenze si pronuncino in lor nome,Essi non abbiano la facoltà di variarle subito che sian segnate da loro Giudici o assessori che apparentemente non sono che lor conduttori ,crederei che a forma di questo metodo dovesse intendersi la detta relazione anche rispetto a Portoferraio giacchè essendo ivi un Governatore Militare vi concorre la medesima ragione di no poter presumersi che egli sia talmente abile ella giurisprudenza da non temere che volendo egli mescolarsi negli affari contenziosi anche con le migliori intenzioni del mondo si allontani dal giusto.
Qualunque forza però deve avere il voto di quest’Auditore cioè se deva esser considerato per decisivo o consultivo è troppo necessario che Vostra Altezza Reale si degni di deciderlo,giacchè questa incertezza produce motivi di discordia tra quel Governatore e quell’Auditore quali pregiudicano poi alla retta amministrazione della giustizia.
Crederei anche che fosse necessario che tutti i libri e fogli appartenenti al Tribunale quali il presente Governatore ritiene appresso di se fossero separati dagli altri che riguardano il Governo Politico e Militare e fossero rimessi nella cancelleria del Tribunale ove stavano di prima poiché essendo presenti l‘occasioni che puol occorrere a quell’Auditore di rivederli non pare che egli debba essere obbligato d’andare a cercarli n casa del Governatore che gli ritiene tutti in una gran confusione e che ricusa ben spesso i mostrarli.
Sarebbe anche secondo me del miglior servizio di Vostra Altezza Reale che nel caso d’assenza o d’altro impedimento di quel Governatore la sua giurisdizione rispetto al politico civile ed economico fosse provvisionalmente confidata a quell ‘Auditore ,come si pratica sempre in Livorno sì per essere egli più al fatto degli affari relativi a queste parti di governo più di quello che possa essere il maggiore di piazza sì perché convenendo che chi occupa questo impiego esiga nel paese qualche rispetto è necessario che non sia sottoposto mai ad altri che al Governatore come per la medesima ragione crederei bene che l’Auditore che è il Ministro posta da Vostra Altezza Reale e che in conseguenza merita maggior distinzione dei Rappresentanti la Comunità dovesse a loro nelle pubbliche funzioni precedere.”
(Carte 25,26,27,28,29,30 Idem come sopra)

Questo il sistema delle tariffe stabilito da pagarsi al tribunale di Portoferraio nella seconda metà del settecento
“Sistema stabilito per far pagare nella Regia Cassa gli emolumenti che a tariffa devono pagarsi al Tribunale di Portoferraio per gli atti delle cause

1) Che a spese della Regia Cassa sia provveduto un libro per registrarvi giornalmente gli atti titoli e funzioni che saranno fatte con l’impostatura dell’importare dei medesimi
2) Che alla fine del mese sia passato il denaro esatto in mano del Camarlingo della Comunità per renderne conto annualmente alla Camera delle Comunità per riceverne il saldo
3) Che detto libro deva conservarsi nella Cancelleria ,ne sia il debitore il Canelliere,ed esso riscuota
4) Che le sportule si esigano con il mandato dell’Auditor Vicario da conservarsi dal Cancelliere”

(Filza “Negozi comunitativi e del forno 1776-1802.Carta senza nunero di pagina.Archivio storico comune di Portoferraio )
Col termine “sportule“ sono chiamate le tasse che il cittadino pagava direttamente al giudice per l’attività processuale . Questo antico sistema è stato abolito e sostituito dal pagamento di un regolare stipendio statale al magistrato.
MARCELLO CAMICI

 

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