17 febbraio 1818: istruzioni del Granducato sui trovatelli

di Marcello Camici

(Terza parte) Nel 1818 il governo granducale della Toscana  promulga disposizioni di legge dove il legislatore in quattordici articoli disciplina l’amministrazione dei trovatelli  su tutto il territorio granducale.

Tali disposizioni legislative son tutte scritte  in un opuscolo con  il titolo in prima di copertina   “Massime ed istruzioni da osservarsi generalmente in tutti li spedali dei Gettatelli del Gran-Ducato di Toscana approvate con dispaccio di S.A.I. e R. de’ 17 febbario 1818” e pubblicate dalla Tipografia Marenigh di Firenze  nel 1818.”

Queste “massime ed istruzioni” sono quattordici ed interessano immediatamente anche le comunità dell’Elba.

La lettura fa intendere che il legislatore è dovuto intervenire a sanare situazioni che non erano regolari su tutto il territorio granducale.

Le prime due massime ed istruzioni infatti sono proprio rivolte ad identificare e delineare chi deve ritenersi“trovatello”.

Art. 1

Non sono ammessi nelli Spedali dei Gettatelli che i figli illegittimi introdotti per via di ruota colla solita riserva di poter riprendere quelli distinti da un contrassegno, previa le refusione di tutte le spese fatte dallo Spedale.

Art. 2

I figli legittimi sono di lor natura inammissibili ed è revocata ogni disposizione ed ogni pratica contraria a questo principio.

In questo secondo articolo sono contenute deroghe alla inammissibilità dei figli legittimi .Queste sono  legate a «casi d’impotenza assoluta della madre di allattare, di morte del padre unico mezzo di sussistenza della famiglia». Altre deroghe sono quei casi «congiunti alla positiva miseria e testificati dal Parroco, dal Medico dello Spedale che riceve, dal Gonfaloniere».

Il Medico deve attestare la eventuale malattia mentre il Parroco e il Gonfaloniere «attesteranno non solamente l’estrema miseria, ma ancora la mancanza di ogni assegnamento nelle persone congiunte di sangue. Il Gonfaloniere è inoltre avvertito, che mediante il suo certificato, la spesa proveniente da figli legittimi, diviene un carico della sua Comunità […] i contadini mezzaioli non si potranno mai qualificare per costituiti nell’estrema miseria per l’effetto di cui si tratta».

È evidente che con questi primi due articoli il legislatore vuole porre un freno, un paletto a quanto stava accadendo e cioè a un abuso: il ricovero dentro l’ospedale dei Gettatelli di figli   legittimi, che avevano cioè un padre e una madre.

Solo gli orfani potevano essere ammessi.

L’art 3 è dedicato a delineare i termini di permanenza nell’ospedale dei Gettatelli:

I Gettatelli maschi resteranno a carico dello Spedale fino all’età di anni quattordici; le femmine fino a diciotto […] i maschi che agli anni XIV non si saranno dedicati ad un’arte qualunque e non avranno mezzi per procacciarsi la sussistenza, saranno diretti alla milizia o a qualche stabilimento di lavoro; le femmine che agli anni XVIII si troveranno nel caso istesso, saranno collocate ai servizi più laboriosi delli Spedali, in qualche pubblica manifattura e alli stabilimenti di Lavoro per guadagnarsi tutti il sostentamento colle proprie fatiche.

Gli articoli quattro e cinque sono dedicati a dividere i Gettatelli in classi.

Sono individuate tre classi in base all’età: prima classe fino a due anni, seconda classe da tre a sette anni,terza classe dall’ottavo anno a tutto il quattordicesimo anno per i maschi e a tutto il diciottesimo anno per le femmine.

Le classi servono al legislatore perché per ognuna di esse individua e stabilisce tariffe per il mantenimento dei trovatelli che si trovano in tale classe.

L’articolo sesto stabilisce che deve essere abolito il concetto dei Gettatelli adulti di ambo i sessi abusivamente esteso in vari Spedali ed è ovunque proibito d’introdurlo per l’avvenire.

Ciò evidenzia come i limiti di età di permanenza fossero stati abusivamente elusi.

Stabilisce inoltre che tale disposizione deve essere sollecitamente applicata: «conciliandola però con i dovuti riguardi di carità […] se vi fossero dei legittimi dovranno restituirsi ai loro Genitori, o altri prossimi parenti; se vi fossero dei storpiati, ed inabili per età, o per qualche fisica imperfezione dovrà procurarsi di collocarli a convitto presso qualche particolare».

Erano le balie i soggetti importanti e qualificanti l’azione e l’opera dell’Ospedale dei Gettatelli.

Esse erano pagate dallo Spedale dei Gettatelli proprio per prestare la loro opera di nutrici

L’articolo settimo stabilisce che se il gettatello «dato a balia in una famiglia resterà continuativamente in quella in pensione» fino oltre quattordici anni per i maschi e diciotto per le femmine dovrà essere istruito«nell’arte del Tenutario medesimo […] il Tenutario medesimo avrà diritto a conseguire il premio di lire settanta sulla Cassa dello Spedale».

L’articolo ottavo prevede date di mantenimento precise  per le femmine orfane che si maritano ma a condizione «che non avranno eccezione alcuna nella loro morale condotta». La dote deve essere proposta dai Commissari all’Uffizio Superiore da cui dipende lo Spedale della gettatella che si sposa: affinché o Egli procuri alcune delle Doti di Regia Collazione o gli conferisca alcuna, di quelle la cui munificenza di S.A.I.e R. si compiacesse porre a sua disposizione a favore delle fanciulle di questa Classe o dia gli ordini opportuni per il pagamento con i fondi dell’istesso Pio stabilimento. È ben inteso che le Doti che dovessero conferirsi da ciascheduno Spedale e la collazione saranno di preferenza applicate alle Gettatelle di buona condotta.

L’articolo nove stabilisce che alla balia o al tenutario dovrà essere consegnato un libretto dove oltre al nome e cognome, età del gettatello dovrà esserci quello della balia o del tenutario e «le disposizioni più necessarie a conoscersi».

Questo libretto servirà alla balia o al tenutario «ogni volta che vorrà esigere la sua mercede» ma in esso dovrà essere attestato sia dal parroco che dal gonfaloniere «che il Gettatello è vivente ed è ben tenuto».

Senza questo attestato «il mandato di pagamento non potrà essere espedito».

Questa ultima disposizione palesa che dovevano essere commessi grossi abusi, se il legislatore ha ravvisato la necessità di scriverla.

L’articolo dieci è l’ultimo che riguarda balia e tenutario del gettatello e si riferisce al momento in cui ricevono in consegna l’orfano.

Stabilisce infatti che «nell’atto della consegna dovrà esigersene una ricevuta o altro riscontro e l’obbligazione di denunziare due mesi avanti la rimessa che far se ne volesse allo spedale, salvo le cause urgenti e straordinarie».

L’articolo undici prevede il da farsi nel caso che il gettatello per malattia «o per altro accidente» sia inabile a qualunque specie di lavoro. Stabilisce che questi gettatelli possono restare a carico dello Spedale anche oltre i limiti di tempo consentiti e fissati dalla legge. Sarà però cura del rettore inviare i malati curabili «nel rispettivo Spedale degli Infermi» e gli incurabili saranno collocati «in pensione di alcuno, o gli invierà ai rispettivi Depositi di queste Classi».

L’articolo dodici afferma che i gettatelli invalidi e incapaci ad ogni lavoro dopo ogni limite di età, assegnati o agli Spedali degli Infermi o in pensione presso alcuno o nei rispettivi Depositi di Classe «se per qualche causa straordinaria e imprevista alcuno di essi reclamasse il soccorso del Luogo Pio, il Commissario Rettore non potrà accordarlo senza la previa interpellanza e autorizzazione del Governo».

Con questa norma si impedisce il soccorso dell’ospedale a chi oltre ogni limite di età è stato assegnato o ad un ospedale degli infermi o ad un tenutario o ai rispettivi depositi di Classe.

L’articolo tredici infine rende possibile che il gettatello sia collocato a lavorare per ridurre la spesa a carico del “Pio Stabilimento”. Si approva perciò che il gettatello possa lavorare «senza stipulare guadagno per alcuna delle parti» presso «Coltivatori o Artisti» (nel senso di esercente arte o professione) ed al gettatello vengano dati «alimenti, il vestiario e l’alloggio gratuito fino all’epoca istessa» cioè fino al limite di età che consente di poter alloggiare nello “Stabilimento dei Gettatelli”.

L’ultimo articolo, il quattordici, indica e istruisce su come «dovranno contenersi gli amministratori di questi Luoghi Pii» e cioè gli Spedali dei Gettatelli, nel redigere i bilanci amministrativi.

Il legislatore toscano con queste massime ed istruzioni tenta di dare una sistemazione migliore al mantenimento dei gettatelli volendo eliminare abusi e sprechi.

Il tentativo di normalizzare,regolarizzare un argomento così delicato e complesso ,dando una disciplina, pone il granducato di Toscana all’avanguardia tra gli stati europei dell’epoca : una vicenda questa che è stata dimenticata forse perché non conosciuta.

 

MARCELLO   CAMICI

 

 

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