Ennesimo episodio di scontro fra auto e cinghiali. La segnalazione arriva dai social, ed il fatto sarebbe accaduto nella notte di sabato 12 luglio. Le foto allegate, fra l’altro, sono abbastanza eloquenti riguardo al rischio corso dalla guidarice dell’auto, a parte i danni.
“Nella notte fra sabato e domenica, all’una circa – si legge nel post – mentre in macchina tornavo tranquillamente a casa, sulla vecchia provinciale, davanti la pensilina autobus e bivio per loc Crino , ho sentito una botta sulla fiancata della macchina e non capivo cosa fosse stato !! Guardo nello specchietto e vedo qualcosa che si muoveva, mi sono avvicinata ma con prudenza e c’era un cinghiale che rantolava, poi è deceduto!! Ho sentito la mia macchina sbandare dalla botta , sono stata fortunata che non è andata peggio!! Se era un motorino non so come andava!! Praticamente è sbucato dal nulla e in seguito ho notato una ventina di cinghiali piccoli medi e grandi !! Ho chiamato le forze dell’ordine per segnalare l’incidente ma mi sembra che non gliene è fregato niente!!Sono rimasta scossa per ore !! Speriamo che si decidano a fare qualcosa, c’è da avere paura!!”






Pico
Subito richiesta danni , alla Regione
La Cassazione parla chiaro!
La Cassazione, Sezione III, con l’ordinanza del 7 gennaio 2025 n. 197 (testo in calce), ribadisce che tale ipotesi di danno rientra nel paradigma dell’art. 2052 c.c. e riassume le regulae iuris applicabili. Innanzitutto, i danni cagionati dalla fauna selvatica (si pensi ai cinghiali, ai cervi o ai caprioli) sono risarcibili da parte della pubblica amministrazione in quanto le specie selvatiche protette (ex
lege
157/1992) rientrano nel patrimonio indisponibile dello Stato. Il soggetto da evocare in giudizio (ossia il legittimato passivo) nella relativa azione risarcitoria è la Regione. Nel caso di un sinistro tra un veicolo e un animale selvatico sussistono due presunzioni concorrenti: la presunzione di responsabilità in capo al conducente (ex art. 2054 c. 1 c.c.) e la presunzione di colpa da cui è gravato l’ente (art. 2052 c.c.). Le due presunzioni sono concorrenti: a) se una delle parti vince la presunzione gravante su di essa, la responsabilità è ascrivibile all’altra; b) se entrambe le parti superano la presunzione di colpa, vanno esenti da responsabilità; c) se nessuna delle parti raggiunge la prova liberatoria, la responsabilità grava su ciascuna di esse in pari misura.
21 Agosto 2025 alle 8:35