Portoferraio 1756 disertori e diserzione: il sesto racconto

di Marcello Camici

PARTE SESTA

Da quando è nata agli inizi del seicento la vicenda della diserzione all’Elba, dopo lunghissimo periodo di tempo nella seconda metà de settecento tempo si arriva finalmente ad un importante convenzione che disciplina la vicenda della diserzione,reato per il quale è prevista la pena capitale. La convenzione infatti evita tutte le questioni tra i governi che erano insorte connesse alla restituzione del disertore : tutto si risolve tra governatori localmente interessati. La convenzione , sottoscritta tra il governo di Portoferraio (granducato di Toscana ) e quello di Longone (regno delle due Sicilie),serve per la reciproca restituzione dei disertori. E’ un trattato molto importante che nella memoria storica scritta finora tramandata non risulta essere presente. Nella Nota col numero 7 del Manoscritto del 1766 di Vincenzo degli Alberti conservato nella biblioteca comunale di Portoferraio , è allegata copia estratta dall’ originale della convenzione tra Portoferraio (governo granducale toscano ) e Longone ( governo del regno delle due Sicilie) E’ firmata da Leopoldo de Villaneuve tenente colonnello di fanteria e governatore militare e civile di Portoferraio e Don Giacomo Hervien de Mellac Maresciallo di Campo degli eserciti di Sua Maestà il Re delle due Sicilie governatore della Real Piazza di Longone e sue adiacenze. In data 18 febbraio 1756 per “la reciproca restituzione dei soldati disertori delle guarnigioni delle due piazze….l’Ill.mo Sig.re Leopoldo di Villaneuve Tenente Colonnello d’Infanteria e Governatore dell’armi e Civile di questa Imperial Piazza di Portoferraio e sue adiacenze “ avendo ricevuto dall’imperiale Consiglio di Reggenza in Firenze,la facoltà di trattare tramite “lettera dell’Ill.mo Sig Lorenzo Africano Henart generale comandante ad interim dell’Armi in Toscana” ,come pure ha ricevuto la stessa facoltà a trattare dal suo governo lo “Ill.mo Sig.re Don Giacomo Hervien de Mellac maresciallo di campo degli eserciti di S.M. il re delle due Sicilie comandante militare in capite dello stato di Piombino in quest ’isola dell’Elba e terraferma ,governatore proprietario della Real Piazza di Longone e sue adiacenze ….stabiliscono e contrattano li seguenti articoli”

In 6 articoli stabiliscono :

“Primieramente di rendersi i soldati di ambe le guarnigioni e restituiti che saranno dovranno essere rimessi liberamente alle loro compagnie e non soggetti ad alcun castigo quando i disertori sieno solamente rei di pura diserzione

quando anche prima di essa diserzione si fossero fatti colpevoli di altro delitto o delitti civili o militari non gravi restituiti alla rispettive guarnigioni si castigheranno con poca più di severa mortificazione ma giammai con la pena ordinaria e molto meno della vita

se nella loro diserzione avessero rubato nelle loro guarnigioni rispettive, gli Governatori faranno fare le più esatte ricerche dei furti alfin che questi desertori non saranno castigati se non che di una pena più leggera di quella indicata dall’ordinanze militari e mai che di mutilazione di membri ,di galera e meno di morte

che però i disertori averanno commesso delitti gravi e atroci allora si possa ranno castigare secondo il merito de loro misfatti e nel rigore delle ordinanze militari e delle leggi

avvisati i governatori delle due piazze della fuga presa da soldati disertori dell’una o dell’altra guarnigione si debbono far inseguire ciascheduno nei suoi territori respettivi domini dei loro sovrani dalle partite per e fermati e arrestati che saranno restituirli farli fermare e arrestare e impedirli di potersi imbarcare per passare in terraferma e fermati e arrestati che saranno restituirli al confine .Con doversi nei casi sopra enunciati osservare le condizioni descritte e firmate far li rispettivi governatori le quali condizioni non si dovranno intendere ne s’intenderanno che nel caso de desertori delle truppe e corpi comandati per guarnigione nelle due piazze rispettive

Le condizioni qui sopra descritte saranno sottoscritte dalli predetti Ill.mi Sig.ri governatori corroborate col loro rispettivo sigillo e la sottoscrizione ancora dei loro segretari per poi essere mandata alle loro respettive Corti perché con la loro approvazione possino avere la loro piena esecuzione.

Gli predetti Ill.mi Sg.,ri governatori convengono e fra loro accordano che frattanto che le approvazioni delle loro corti siino a loro spedite ,in virtù della buona armonia e corrispondenza raccomandata dalle Corti rispettive ai detti governatori ,gli medesimi continueranno come già preventivamente hanno fatto subito,che si sono partecipate la facoltà delle loro corti di trattare del presente cartello di Restituzione di Disertori, a osservare le condizioni progettate e fermate fra loro due sulla medesima restituzione

Fatto a Longone 17 febbraio 1756

Giacomo Herven de Mellac

De Villaneuve “

(Nota n 7 annessa al manoscritto “Relazione di Portoferraio fatta a Sua Altezza Reale dal Conte Vincenzo degl’Alberti suo consigliere di stato”1766. Biblioteca comune Portoferraio)

FOTO 1

(1766 . Prima carta. Copia estratta dall’originale della convenzione del 1756 .Nota n 7 annessa al manoscritto “Relazione di Portoferraio fatta a Sua Altezza Reale dal Conte Vincenzo degl’Alberti suo consigliere di stato”1766. Biblioteca comune Portoferraio)

Se la convenzione del 1756 ha finalmente raggiunto lo scòpo di fissare norme precise sulla vicenda diserzione la questione non finisce perché come riferisce Alberti nel suo manoscritto del 1766 le norme della convenzione sono male interpretate da chi le deve mettere in atto: il governatore militare e civile di Portoferraio .Costui applica la convenzione ai disertori e la estende “anche gli altri delinquenti “ senza aver fatto partecipare , avvisare Firenze. Così il Nostro nel capitolo in cui relaziona sullo “Stato politico” di Portoferraio scrive dei disertori che si rifugiano in Portoferraio da Longone : “Convenzione col governatore di Porto Longone per la reciproca consegna dei disertori Sul proposito però di questo cartello è da notarsi che il Governatore di Portoferraio si crede autorizzato dal medesimo a poter consegnare a Longone non solamente i disertori ma anche gli altri delinquenti senza la precedente partecipazione a Firenze come in varie occasioni egli ha fatto .Per verità è certo che il cartello che è qui al n 7 la di cui copia è estratta dall’originale ed è molto differente da quella che ha nelle mani il Governatore limita a lui questa facoltà solamente rispetto ai disertori , ne cade dubbio che l’estenda più oltre, anzi mi pare che quando in tutto il restante dello Stato i delinquenti forestieri non si consegnano senza che venghino richiesti per mezzo dei Ministri delle Corti delle quali loro sono, sudditi devino essere qui consegnati senza la saputa di V.A.R.”

(Carta 19 manoscritto “Relazione di Portoferraio fatta a Sua Altezza Reale dal Conte Vincenzo degl’Alberti suo consigliere di stato”1766. Biblioteca comune Portoferraio)

FOTO 2

(1766.Carta 19. Manoscritto “Relazione di Portoferraio fatta a Sua Altezza Reale dal Conte Vincenzo degl’Alberti suo consigliere di stato”. Biblioteca comune Portoferraio)

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