Amministrazione della giustizia criminale a Portoferraio

di Marcello Camici

AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA CIVILE E CRIMINALE A PORTOFERRAIO .OTTOBRE 1685 : RELAZIONE AL GRANDUCA DI GIUSEPPE BONAVENTURA DEL TEGLIA SULLA NECESSITA’ DI CREARE UN DOTTORE PER LA CARICA DI GIUDICE NEL TERRITORIO DELL’ ELBA

Nel 1685 per la prima volta un giudice è presente in Portoferraio ad amministrare giustizia civile e criminale.
Nel dicembre di questo anno arriva nel tribunale ferraiese Messer Antonio Ferrano Galleni di Fucecchio essendo il sergente generale Amerigo Attavanti governatore dell’armi e di giustizia.
Ricopre la carica di auditore ,cioè di giudice collaboratore diretto del governatore nell’amministrazione della giustizia sia civile che criminale,gestendo le vertenze giudiziarie,istruendo i processi e partecipando alla definizione delle sentenze,supplendo e vi cariando il governatore in caso di sua assenza .
Al tempo stesso espleta funzione di attuario e cancelliere.

Lo scrive,nell’anno 1738, Vincenzo Coresi del Bruno governatore dell’armi e di giustizia della terra di Portoferraio:
“…dall’edificazione di Portoferraio fino a questo tempo assieme con i Commissari e poi con i Governatori dell’Armi e di Giustizia era sempre stato mandarvi un semplice Notaio che assisteva ai suddetti nelle direzione dei Negozi del Tribunale e faceva ancora da Cancelliere della Comunità,della Banca Militare e da Abbondanziere,ma nel 1685, ariconosciutosi la necessità ,che ci era,per la buona amministrazione della Giustizia di tenervi un Dottore per Giudice ,mediante il benigno rescritto del Serenissimo Gran Duca Cosimo di Gloriosa Memoria del dì 7 dicembre di quell’anno, fu eletto per primo giudice Messer Antonio Ferrano Galleni ”

(Lettera del Governatore Giovanni Vincenzo Coresi del Bruno 3 novembre 1738.”Negozi di Governo di Livorno e di Portoferraio 1704-1738” Inserto n°28 anno 1738 ;”fogli riguardanti e contenenti l’indipendenza che hanno i Governi e Tribunali di Livorno e Portoferraio da ogni altro, fuori che dalla Segreteria di Guerra”. Archivio Mediceo, Filza 1807.Archivio di stato di Firenze)

Il 1685 è pertanto anno importante,di svolta nell’amministrazione della giustizia civile e criminale : un giudice con rescritto granducale del 7 dicembre 1685 arriva a Portoferraio.
Fino al 1685 un semplice notaio assiste il governatore nei negozi di giustizia con funzione di Attuario.
Dal 1685, fino ad oggi, l’amministrazione della giustizia a Portoferraio avviene alla presenza di un giudice.

La nomina nel dicembre del 1685 del primo giudice avvenne per il fatto che era stata indicata al granduca Cosimo III de’ Medici la necessità della presenza di un dottore per giudice nei negozi del tribunale di Portoferraio .
Era stato Giuseppe Bonaventura Del Teglia ad indicare questa necessitò con una relazione scritta due mesi prima, nell’ottobre del 1685.

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La presenza di questo personaggio all’Elba è stata documentata da Fabrizio Fiaschi (Vedi “ Solone all’Elba.L’arrivo a Portoferraio del dottor Giuseppe Buonaventura Del Teglia” Lo Scoglio Elba ieri,oggi domani. 2022).

Copia di questa relazione ,validata da Vincenzo Vantini,Auditore e Cancelliere in Portoferraio nel 1766, ho rinvenuta allegata col numero 9 nel manoscritto del conte Vincenzo degli Alberti ,manoscritto conservato nella biblioteca civica di Portoferraio .Nell’ultima carta di tale copia si legge infatti che essa è “ estratta da altra esistente nel libro di Statuti di questa città che si conserva nella Casa dei Signori Anziani .
Vincenzo Vantini Auditore Cancelliere”
(Allegato n. 9 : “Relazione di Portoferraio fatta a Sua Altezza Reale dal conte Vincenzo degli Alberti suo consigliere di Stato” 1766. Manoscritto.Biblioteca civica di Portoferraio)

Questo il titolo :”Relazione di Giuseppe Bonaventura del Taglia circa il creare un Giudice di Portoferraio” (Allegato n 9 del manoscritto di Vincenzo degli Alberti)

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In seguito alla relazione di Del Teglia, il granduca ha istituito la presenza nella corte del tribunale ferraiese di un giudice per l’amministrazione della giustizia civile e criminale nel territorio dell’Elba .
E’ scritto infatti a termine della relazione di Del Teglia “Approvasi e facciasi come si propone et eleggasi per Giudice ,Attuario e Cancelliere Messer Antonio Ferano Galleni con tutti gli obblighi carichi et emolumenti che sopra
Cosimo
Francesco Pianciatichi 7 dicembre 1685”

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Cosimo è il granduca Cosimo III de’ Medici (1642-1723) e Francesco Pianciatichi (1627-1701) è segretario di stato.
La relazione è importante perchè convinse il granduca Cosimo III de’ Medici ad eleggere un giudice nel tribunale di Portoferraio.I contenuti della relazione sono interessanti perché sono recepiti nel rescritto granducale diventando legge dello stato nel dicembre 1685 ed hanno regolato l’ufficio di giudice della corte del tribunale di Poroferraio per tutto il settecento.
La relazione è perciò qui integralmente trascritta ed interamente perché la lettura fa comprendere quanti e quali còmpiti sono assegnati al giudice e a quanti e quali obblighi è sottoposto .Al tempo stesso fa capire come funziona va il tribunale a quell’epoca .

“ RELAZIONE
DI GIUSEPPE BUONAVENTURA DEL TEGLIA CIRCA IL CREARE UN GIUDICE DI PORTOFERRAIO

Serenissimo Gran Duca

1
Essendo nella Piazza di Portoferraio accresciuto il Popolo,aomentate le botteghe ,le case ,i negozi e le navigazioni più di quello fosse nei tempi antichi accade perciò esservi in quel tribunale più liti e controversie cause e negozi civili, miste e criminali che hanno in sé articoli di ragione ardui e difficili e superiori all’intelligenza e pratica di un semplice notaio come io medesimo per esperienza posso attestare in occasione della visita ultimamente fatta allorchè di compiacimento del Governatore di detto luogo sentii in più giorni molte parti letiganti e vidi i loro processi e scritture e vi lasciai per la decisione di dette cause e controversie il disegno del mio parere e così coll’esperienza maestra di tutte le cose riconobbi in effetto la necessità che vi era per la buona amministrazione della Giustizia massime nelle materie legali di tenervi un Dottore per Giudice e quel popolo medesimo conosce e prevede il benefizio, soddisfazione e quiete che ne succederebbe alle parti litiganti perché facilmente s’acquieterebbero alle decisioni reputandole consentire a veri termini di ragione e alla sacra disposizione delle leggi e perciò è sommamente bramato e si stima ancora che diminuirebbero gl’appelli che dalle sentenze di quel tribunale con gran disagio e dispendio delle parti s’interpongono alla Ruota di Firenze il che viene ad uniformarsi colla sapientissima riflessione concepita da Vostra Altezza di fare in detto luogo compilare et accrescere la disposizione delle leggi necessarie per quel governo e per l’amministrazione della retta giustizia nel che io vado operando conforme alle benignissime commissioni datemi da Vostra Altezza ed insomma pare che lo riecheggia il decoro di quel Tribunale e l’onorevolezza del luogo accresciuto in civiltà.E siccome prima si eleggeva in quel governo per l’amministrazione un Commissario et ora Vostra Altezza . vi ha destinato per detto effetto un Governatore così pare conveniente che in luogo del Cavalier Notaio si legga da Vostra Altezza un Dottore per Giudice.
2
Propongo adunque reverente a Vostra Altezza . che si compiacesse di eleggere un Dottore per detta nuova carica di Giudice con tutte le autorità,facoltà,obblighi e carichi di simil uffizio. Et inoltre coll’obbligo di esercitare anco la carica dell’Attuario del Banco di Corte e di Cancelliere della comunità di detto luogo e le atre incombenze che di presente il detto Cavaliere di Corte il che non è incongruo e repugnante come è ben noto a Vostra Altezza giacchè molti uffiziali son i giudici e attuari. Il Vicario di Monte Carlo è giudice,attuario e cancelliere di quella comunità e i dottori giudici dei tre vicariati cioè S.Giovanni,Lari e Vico Pisano sono anche attuari della cause criminali e ben spesso accade che servono mentre esercitano i giudicati per cancelliere per modo di provvisione delle medesime comunità e non pare di presente si possa fare in altro modo che perchè i salari ed emolumenti che ci sono non arrivano che alla competente mercede di un Ministro solo

3

Per il che disignerei di assegnare al detto Giudice tutti i salari et emolumenti ordinari e straordinari certi et incerti che ha di presente il Sig Gio Batta Fabbrini Cavaliere di detta Corte che si è portato bene in detto suo Ministero e perciò lo reputo degno di qualche altro impiego

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E per dare qualche stabilimento e buon ordine all’introduzione di detta carica di Giudice sarei di parere che si potesse determinare quant’appresso salva l’approvazione di Vostra Altezza

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Il titolo di detto Giudice deve essere Eccellentissimo e deve coprire e sedere sopra uno sgabelletto dopo gli Anziani in tutte le funzioni pubbliche di tribunale ma quando è assente di Portoferraio il Governatore o che sia vacante la detta carica tenga detto giudice il primo luogo sopra gli Anziani e nelle processioni deva andare in toga e sia suo obbligo dare il di lui voto consultivo nelle cause civili,miste e criminali al Governatore in nome del qual Governatore devansi profferire tutte le pronunzie , decreti e sentenze con accennare in esse di aver sentito il parere di detto Giudice. E nelle cause criminali de’ casi partecipabili a Vostra Altezza il detto Giudice deve distendere il negozio e voto da trasmettersi a Vostra Altezza e caso che il Governatore o Giudice fossero di differente parre in dette partecipazioni ciascheduno potrà soddisfarsi col fatto o ragioni separatamente come si stila negli altri tribunali dello Stato

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Possa rogare qualunque atto e specialmente paci,tregue,compromessi e cos’ anche altro.Possa consentendo ambe le parti giudicare anco per via compromissaria tanto solo che unito con altri o chiamato per terzo giacchè con i compromessi e lodi bene spesso si pigliano dei compensi che aggiustano copulativamente gl’animi e gl’interessi e non sono tanto frequenti gl’appelli come nelle sentenze.E perché ho trovato in alcune poche leggi approvate per rescritto di V.A. il dì 22 marzo 1674 che l’Appello si dia dalle sentenze di Commissario di Portoferraio da Lire 100 in su parendomi che ora che ci è un Governatore e ci sarà un Giudice legale non si deva per così poca somma permettere l’Appello perciò parci di parere di aomentare la detta somma a Lire 500

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Abbia l’autorità detto giudice di interporre i decreti nei contratti delle donne e dei minori avvertendo esattamente bene le materie di essi e risolvere in quelli con ogni debita circospezione

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Non possa interessarsi in alcun traffico o negozio in detta Piazza e porto con abitanti in quella o ivi accasati ,osservi la tariffa delle mercedi che gli sarà mandata coll’approvazione di Vostra Altezza Serenissima

9

Deva ogni anno supplicare Vostra Altezza per la rafferma

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Non possa partire dalla carica senza licenza dell’Altezza Reale Vostra né alla fine del suo Uffizio senza che sia avvisato e arrivato il successore

11
Deva avanti la partenza lasciar ben ordinate interamente registrate ,repertoriate ,cartolate, legate e coperte con cartapecora le filze e i libri di scritture e atti che aveva fatto al suo tempo

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Deva osservare gli ordini e capitoli Militari nelle cause dei soldati e nella cause marittime e consolato di mare mentre non ci siano in casi particolari ordini municipali in contrario

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Deve tenere ragguagliato il Governatore di quello che di mano in mano segue ed al medesimo partecipare tutti i negozi per riceverne gli ordini

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Sia ancora tenuto a dare udienza tanto il Governatore che il detto Giudice ogni giorno non festivo in onor di Dio,nella stanza pubblica del Banco e Tribunale con far sonora la campana perché chi vuole udienza venga al banco di ragione,et ogn’altro tempo ed occorrenza che ricerchi veloce spedizione

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Deva vigilare l’osservanza delle leggi et ordini ricordandole i debiti tempi ;procuri con ogni esattezza di spedire le cause massime de poveri,vedove,forestiere e pupilli.

16

Ricevendo alcun impedimento o ostacolo nella detta amministrazione della giustizia ne dia parte al segretario di guerra pro tempore

17

Deve godere l’esenzione della gabella de suoi mobili e cibi tanto nell’andata che nel ritorno di Portoferraio

18

Abbia facoltà d’ogni sorte d’arme offensive e difensive etiam da fuoco,da ruota o fucile di giusta misura senza alcun pagamento di tassa in detta giurisdizione di Portoferraio e per l’andata e ritorno

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Non possa pernottare fuori della giurisdizione

20

Deve visitare le carceri almeno una volta il mese e riconoscere il vitto che si dà ai prigioni nelle segrete

21

E quanto alla carica di Cancelliere se si manderà il libro stampato dell’Istruzione fatta dal Magistrato de Nove agli altri cancellieri dello Stato perché la possa osservare nelle cose congrue,proporzionate e convenienti a quel luogo

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Deva ricevere in principio i libri, filze e scritture dell’Archivio per l’inventario ben descritto da registrarsi nel libro delle pubbliche deliberazioni e leggi sottoscritto di sua mano e così deva osservarsi di successore in successore aggiungendovi sempre le filze e libri che si faranno di nuovo

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Ricordi a debiti tempi la visita dei confini giurisdizionali e vi assista personalmente

24

Vigili che gli uffiziali de luoghi Pii sottoposti all’immediata protezione di Vostra Altezza facciano il debito loro et osservino gli Ordini e Capitoli et eseguischino i legati Pii e gl’obblighi con ogni puntualità

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Visiti gli spedali e luoghi Pii sottoposti a Vostra Altezza per riconoscere se siano tenuti colle convenienti provvisioni e ritrovando in contrario ne dia parte al Governatore e sottoscriva i mandati a uscita ai Camarlinghi con denegarli la soscrizione in caso che sappia o riconosca che quella spesa non sia necessaria o eccessiva e fraudolenta e ne dia parte al Governatore

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Che li Camarlinghi della Comunità e luoghi Pii diano a principio i Mallevadori da approvarsi respettivamente dagl’Anziani della Comunità e dagl’uffiziali di detti luoghi Pii e che in ciascun anno alla fine del loro uffizio saldino puntualmente le loro ragioni e paghino il reliquato a loro successori

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Avverta che non s’infognischino le Poste dei debitori dell’Estimo e perché ciò non segua, presti ogni aiuto necessario e dia ogni opportuna notizia al Camarlingo della comunità per ritrovare i veri debitori e facilitare la riscossione al Camarlingo

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Abbia la facoltà di rivedere i protocolli dei contratti dei Notari di Portoferraio per sfogliare le partite dell’alienazione dei beni e i contratti per li quali si trasferisce il dominio dei beni di uno in un altro e i testamenti di quelli che sono passati all’altra vita

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Gestisca gl’Anziani e gli Uffiziali degli obblighi loro,appunti quelli che mancano all’adunanze,e consigli in conformità degli ordini .Assista a tutte le tratte e consigli et adunanze,registri giornalmente i partiti,e deliberazioni et altro nei libri pubblici. Operi che la cause dei danni dati si spedi schino e dia ad entrata dei Camarlinghi le condennazioni in addosso il debito del Camarlingo antecessore.Faccia fare le visite almeno annualmente delle strade e ponti agli Uffiziali sopra ciò deputati perché si tenghino in buon opere

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Non permetta che venghino ambasciatori a Firenze a spese della comunità senza precedente licenza di Vostra Altezza

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Et insomma adempisca tutto quello che concerne al buon servizio di Vostra Altezza Serenissima,il benefizio et utile di quella comunità, la retta e giusta amministrazione della giustizia ,et ogni altra cosa appartenente a dette sue cariche

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Deva stare sindacato delle dette cariche di giudice,attuario e cancelliere nella fine del suo uffizio e piacendo a Vostra Altezza Reale di continuarlo in carica ,deva similmente stara a sindacato ogni triennio,prima davanti agli Anziani di Portoferraio e di poi davanti alla Consulta di Vostra Altezza sopra i negozi di Livorno e di detta Piazza
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Et per il contenuto di quanto sopra non s’intenda derogato alla generale autorità,obblighi et incombenze che ha il Governatore di detta Piazza e Porto attendendo ai benignissimi comandi di Vostra Altezza Sovrana Le fò ossequissima reverenza
Di casa 16 ottobre 1685
Giuseppe Bonaventura del Teglia”

MARCELLO CAMICI

FOTO 1
Ritratto di Giuseppe Buonaventura del Teglia nell’Oratorio di san Niccolo del Ceppo a Firenze

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Allegato n. 9 : “Relazione di Portoferraio fatta a Sua Altezza Reale dal conte Vincenzo degli Alberti suo consigliere di Stato” 1766. Manoscritto.Biblioteca civica di Portoferraio
Prima carta di “ RELAZIONE DI GIUSEPPE BUONAVENTURA DEL TEGLIA CIRCA IL CREARE UN GIUDICE DI PORTOFERRAIO”

FOTO 3
Allegato n. 9 : “Relazione di Portoferraio fatta a Sua Altezza Reale dal conte Vincenzo degli Alberti suo consigliere di Stato” 1766. Manoscritto.Biblioteca civica di Portoferraio
Ultima carta di “RELAZIONE DI GIUSEPPE BUONAVENTURA DEL TEGLIA CIRCA IL CREARE UN GIUDICE DI PORTOFERRAIO”

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