Portoferraio

Festa del 31 dicembre, è vietato detenere vetro e lattine

L'ordinanza del sindaco Zini in occasione della programmazione dell'ultimo dell'anno

Il sindaco di Portoferraio, Angelo Zini, ha emesso un’ordinanza che vieta bottiglie e bicchieri di vetro e lattine durante gli eventi nelle piazze e nei luoghi pubblici in occasione della grande festa prevista per il 31 dicembre. E’ vietato anche consumare bevande alcoliche nelle aree pubbliche non ricadenti negli spazi autorizzati per la somministrazione in occasione delle manifestazioni. Ecco il testo dell’ordinanza:   

Premesso che, come ogni anno, l’Amministrazione Comunale in collaborazione con la Pro Loco, le imprese commerciali e le singole persone fisiche organizzano eventi e manifestazioni in tutto il territorio comunale;
Considerato che tali iniziative richiameranno, presumibilmente l’afflusso di una notevole quantità di cittadini e di turisti in tutte le aree interessate dalle manifestazioni;
Tenuto conto che durante le manifestazioni si portano e si consumano nelle piazze e nelle aree pubbliche bevande contenute in bottiglie di vetro e lattine e che esse assumono la potenzialità di trasformarsi in oggetti contundenti;
Ravvisata, pertanto, la necessità di ridurre al minimo nel corso delle manifestazioni la diffusione di contenitori di vetro nell’ambito del territorio comunale, onde evitare che detto materiale, in un contesto di grande assembramento di persone, possa trasformarsi in una concreta fonte di rischio per l’incolumità pubblica;
Ritenuto, quindi, di procedere, in considerazione delle esigenze di pubblico interesse e di ordine pubblico, all’adozione di un provvedimento che preveda:
a) il divieto di vendita e somministrazione di bevande in contenitori che possano risultare di pericolo per la pubblica incolumità, quali bottiglie di vetro e lattine;
b) l’obbligo per gli esercenti che vendono bevande in contenitori di plastica di procedere alla preventiva apertura dei tappi di detti contenitori;
c) il divieto di utilizzo di bottiglie di vetro e lattine, per il consumo di bevande, nelle aree pubbliche ed aperte al pubblico;
Valutato di stabilire l’efficacia del presente provvedimento su tutto il territorio comunale, con le precisazioni in oggetto indicate;
Considerato che il divieto di cui sopra – come in oggetto specificato, durante gli eventi nelle piazze e luoghi pubblici che si terranno, in data prefissata, per eventi e manifestazioni con oltre 200 persone previste – riguarda gli esercenti dei pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, gli esercenti degli esercizi di vicinato, di media e grande struttura di vendita, gli esercenti di vendita al dettaglio su area pubblica, i laboratori artigianali alimentari con annessa attività di vendita di bevande, nonché gli operatori professionali e non professionali che esercitano attività di vendita e somministrazione su aree pubbliche;
Ritenuto pertanto, necessario adottare le disposizioni più idonee ed efficaci per preservare l’incolumità pubblica e la sicurezza urbana;
Considerato che tali iniziative richiameranno, presumibilmente l’afflusso di una notevole quantità di cittadini e di turisti in tutte le aree interessate dalle manifestazioni;
Visti: – il comma 4 dell’art. 54 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; – l’art. 8 lett. b) del D.L. 20.02.2017 n. 14 convertito, con modificazioni, nella L. 18.04.2017 n. 48, recante “disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle citta”; – il D.M. 5 agosto 2008; – la Legge 241/1990 e successive modificazioni; – l’art. 9 del regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773 e s.m.i. Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza;
ORDINA
Per i motivi di cui in premessa che qui si intendono integralmente richiamati e per motivi di ordine pubblico, per eventi e manifestazioni con oltre 200 persone previste:
1) durante gli eventi che si terranno nelle piazze e nei luoghi pubblici del centro storico nelle date e nei luoghi prefissati è fatto divieto assoluto di somministrare e vendere da asporto bevande in bottiglie di vetro e lattine. La somministrazione deve avvenire in bicchieri di carta o di plastica nei quali le bevande devono essere versate direttamente da chi effettua la somministrazione o vendita. Per la vendita in contenitori in plastica è imposto l’obbligo, per l’esercente, di procedere preventivamente all’apertura dei tappi dei contenitori stessi;
2) è, altresì, fatto assoluto divieto di utilizzo di bottiglie di vetro e lattine, per il consumo di bevande, nelle aree pubbliche e aperte al pubblico, durante gli eventi di cui sopra;
3) divieto di consumo bevande alcoliche nelle aree pubbliche non ricadenti negli spazi autorizzati per la somministrazione in occasione di eventi e manifestazioni con oltre 200 persone previste
Il divieto di cui al precedente punto 1 non opera nel caso in cui la somministrazione e la conseguente consumazione avvengano all’interno dei locali e delle aree del pubblico esercizio o nelle aree pubbliche esterne, di pertinenza dell’attività, legittimamente autorizzate con occupazione di suolo;
AVVISA
l’inottemperanza alla presente ordinanza, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, costituisce illecito amministrativo ed è punibile ai sensi dell’art. 7 – bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e ss.mm.ii., con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25,00 ad euro 500,00, applicata con le modalità previste dalla Legge 24 novembre 1981, n. 689 e ss.mm.i;
DISPONE CHE
– la presente ordinanza, previa informazione al Prefetto, venga pubblicata all’Albo Pretorio on line del Comune di Portoferraio per quindici giorni consecutivi, nonché sul sito istituzionale dell’Ente;
Che della presente ordinanza venga data massima diffusione attraverso gli organi di informazione al pubblico.
AVVERTE
Ai sensi dell’articolo 3 comma 4 della legge 7.08.90 n. 241 si comunica che avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana entro il termine di sessanta giorni dalla data di notificazione oppure, in alternativa, entro 120 giorni dalla stessa data, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica la stessa data, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.
IL SINDACO
Angelo Zini

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