Portoferraio 1752, gli appaltatori e il ritardo delle riscossioni

di Marcello Camici

Nel febbraio del 1752 arriva da Firenze al commissario di Portoferraio lettera manoscritta firmata dagli appaltatori generali datata 22 gennaio 1752 con allegata circolare in stampa che porta la data 11 gennaio 1752.
La lettera al commissario manoscritta dagli appaltatori ,Giobert e Duberdenne, che accompagna l’invio in allegato della circolare in stampa, è sotto integralmente trascritta.
“Signor Commissario di Portoferraio
Illustrissimo Signore Signore Pronendissimo Colendissimo
Ci diamo l’onore di accluderle un esemplare di una lettera circolare stata scritta a tutti i Giusdicenti dello Stato, pregandola di voler dare gli ordini opportuni ai suoi Ministri per l’esecuzione di quanto si contiene nelle medesima di maniera che restino assicurati gli interessi non solamente di Sua Maestà Imperiale ma ancora quelli dell’Appalto Generale in cui Ella ben saprà che la Maestà Sua ha degnato riservarsi una porzione rilevante d’interesse e con tutto il maggiore ossequio restiamo
Di Vostra Illustrissima
Firenze 22 gennaio 1752
Devotissimi et obbligatissimi Servitori
Gl’Appaltatori Generali
Giobert Duberdenne “

(Carta numero 91.Filza”Lettere di magistrati e tribunali dal 1730 al 1770” C13.Archivio storico comune di Portoferraio )

Nel 1752 lo “Appalto Generale” del Granducato di Toscana è l’amministrazione centralizzata delle regie entrate, che gestisce in forma unificata molte gabelle e imposte granducali e gli Appaltatori Generali sono privati concessionari che prendono in appalto le entrate per periodi pluriennali.Gli Appaltatori Generali devono gestire la riscossione delle entrate e controllare che non vi sia contrabbando e frode.
La circolare in stampa acclusa porta data 11 gennaio 1752 e riguarda la riscossione delle entrate nel Regio Erario che non avviene come dovrebbe essendo caratterizzata da ritardo.
Nella circolare gli appaltatori generali pregano il commissario di Portoferraio di dare le istruzioni opportune per una migliore efficienza del funzionamento dell’Appalto Generale in modo tale che “restino assicurati gli interessi non solamente di Sua Maestà Imperiale ma ancora quelli dell’Appalto Generale.”
E’ infatti accaduto che una molteplicità di debiti sono da riscuotere dall’ Appalto Generale il quale ha individuato perché ciò accade . Gli Appaltatori Generali indicano al commissario come e dove intervenire per accelerare la riscossione di tale molteolicità di debiti.Si raccomanda prima di tutto che le riscossioni siano eseguite con particolare attenzione, rispettando le formalità previste dalle leggi vigenti e per questo hanno “ finalmente convenuto che il miglior esito delle riscossioni poteva aspettarsi dalle diligenze dei rispettivi tribunali ai quali sono già state e continueranno ad essere indirizzate le poste per le molestie “.
Poi si prega di vigilare affinché i ministri e gli ufficiali incaricati della riscossione non trascurino il loro dovere, evitando ritardi o negligenze che potrebbero causare la perdita dei diritti di riscossione del debito già acquisiti dal Regio Erario . I debitori non devono essere lasciati liberi di agire a loro piacimento, ma devono essere sollecitati a rendere conto delle somme dovute.
Dal maggio 1751, secondo le disposizioni vigenti, i ministri delle Corti dovranno far riferimento alle Guardie dell’Appalto per l’esecuzione delle riscossioni, e queste dovranno essere eseguite con la massima fedeltà e senza parzialità. Si raccomanda di evitare ogni abuso o favoritismo, e di seguire le vie più opportune per ottenere il pagamento dei debiti, senza aggravare ulteriormente la condizione dei debitori poveri o insolventi
I registri dei debitori devono essere redatti di proprio pugno dai Ministri, con l’indicazione della data, per garantire l’esecuzione del provvedimento di pagamento del tribunale . Sarà quindi necessario che i Ministri dell’Appalto Generale si rechino personalmente a rivedere i registri civili e i libri degli uffici, per rendersi conto di tutto ciò che avranno osservato.
Aggiungono gli Appaltatori che, per evitare le scuse che da alcuni sono state addotte sostenendo che i registri fossero stati compilati dai Cavalieri (notificatori) a loro piacimento, sarebbe opportuno che tali registri fossero sempre redatti di proprio pugno dai Ministri, con l’indicazione della data, per garantire l’esecuzione di questo provvedimento. Sarà quindi necessario che i nostri Ministri si rechino personalmente a rivedere i registri civili e i libri degli uffici, per rendersi conto di tutto ciò che avranno osservato.
Oltre a quanto detto in generale aggiungono che occorre parlare in modo particolare dell’Ufficio della Gabella di questa città, per il bisogno che hanno tutti gli uffici di chiarire il diritto dovuto per le aggiudicazioni dei contratti, sia per ragioni di credito sia per ragioni di dote. Si sappia – continuano gli Appaltatori- che dal primo gennaio 1745 fu riunito l’Ufficio della Gabella delle Aggiudicazioni, e che da allora si paga a tale ufficio il diritto dovuto, secondo le leggi che regolano l’amministrazione. Tuttavia, si è saputo che gli ispettori non hanno trasmesso al Tribunale un esemplare stampato di dette leggi, e che i Ministri, che le avevano in mano, non le hanno fatte pervenire all’Ufficio competente, perdendo così le dovute gabelle. Nonostante gli avvisi, non si è mai presentato alcun Ministro successore a detto Ufficio per simili notizie. Si sa quindi che i Ministri successori non hanno trasmesso le leggi e gli avvisi, e di conseguenza hanno trascurato l’esecuzione. Perciò suggeriscono che si deve rinnovare l’avviso affinché tali notizie siano puntualmente inviate agli ispettori dell’Ufficio, poiché la mancanza di tali informazioni causa la nullità delle aggiudicazioni, giacché, secondo le leggi vigenti, il diritto deve essere pagato entro il mese del decreto o della sentenza che dispone l’aggiudicazione dei beni. La legge non vieta che le parti siano informate nello stesso atto in cui vengono loro spediti i decreti o le sentenze di simili aggiudicazioni.
Infine, si raccomanda la puntualità nel trasmettere le note dei matrimoni per quelle giurisdizioni che già hanno ricevuto ordini in tal senso, poiché in passato si è introdotta qualche negligenza nell’eseguire quanto fu espresso nella lettera della Camera Granducale del 6 ottobre 1744.

“E colla fiducia che quanto ci siamo dati l’onore di suggerire qui sopra sia per essere eseguito esattamente, sicchè i Ministri non abbiano ad incontrare difficoltà nel rendere conto del loro operato, ci protestiamo con tutto il rispetto
Gli Appaltatori Generali”

(11 gennaio 1752.Circolare in stampa allegata. AVANTI  .Archivio storico comune Portoferraio)

 

(11 gennaio 1752.Circolare in stampa allegata . RETRO. Archivio storico comune Portoferraio.)

MARCELLO CAMICI

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