“Cassazione: addio alle gare per le concessioni balneari”

di Paola Mancuso

Paola Mancuso

Riceviamo e pubblichiamo:
Quelle che sembravano certezze sancite da pronunce giudiziarie e recepite da leggi statali si sono, durante questa stagione estiva, sgretolate come neve al sole dando ragione a tutti coloro che nella libertà di esercizio della propria capacità critica avevano messo in luce debolezze e contraddizioni di un sistema che oggi sembra cadere sotto il peso di se stesso.
Non si tratta delle sentenze di un Tar controcorrente ma un attacco che sgretola gli stessi fondamenti della decisione di revocare l’estensione delle concessioni balneari al 2033, colpendo al cuore dei provvedimenti che le avevano giustificate.
L’Ordinanza della Corte di giustizia dell’Unione europea europea, sez. 7, del 10 luglio 2026 ha dato al riguardo l’ultimo definitivo colpo di spalla ribaltando la posizione di chi riteneva la Bolkestein ed in particolare quella interpretazione che considerava automatica all’applicazione degli articoli 11 e 12 a prescindere da una verifica in concreto del presupposto della scarsità di risorse, iI cui preventivo e formale accertamento diventa oggi requisito imprescindibile per l’attivazione degli obblighi sanciti dalla direttiva stessa.
Tutto questo diviene pertanto necessariamente un nuovo formale impegno al quale lo Stato dovrà assolvere prima di dichiarare l’obbligatorietà delle procedure ad evidenza pubblica.
Ma gli effetti di tale posizione non sono solo di prospettiva perché non si può dimenticare che hanno costituito il presupposto dell’avvio di una intera procedura di adeguamento della legislazione statale che conseguentemente diventa oggetto di richiesta da parte delle associazioni dei balneari di revisione della normativa ed in particolare di abrogazione degli artt. 3 e 4 della legge 118/2022 attuativi delle sentenze 17 e 18 del 2021 dell’adunanza plenaria del Consiglio di Stato.
Del resto tutto ciò avviene dopo che la Corte di Cassazione si è pronunciata con un provvedimento storico che ha delineato i confini della efficacia delle pronunce dell’Adunanza del Consiglio di Stato.
L’Ordinanza della Corte di Cassazione n. 14568 del 17 maggio 2026 – che meriterebbe uno spazio di approfondimento ben più ampio – ha peraltro sancito il principio che le sentenze in questione hanno una forza e un’autorevolezza indubitabile ma non possono considerarsi vincolanti nell’ambito delle future decisioni del sistema giudiziario né tantomeno travalicare i principi della separazione dei poteri dello Stato, divenendo un elemento condizionante la produzione legislativa chiamata a dare immediata attuazione così negando la propria autonomia e autodeterminazione.
Ma se questo quadro non può lasciare indifferenti le amministrazioni comunali nell’assunzione dei prossimi provvedimenti e nell’attesa dei conseguenti provvedimenti statali, un’altra importante sentenza giunge proprio in questi giorni a conferma di quanto già sostenuto da alcuni balneari del Comune di Marciana con una lettera del 3 giugno 2024, quando emerse alla ribalta delle cronache la procedura seguita dal Comune di Santa Marinella nell’occasione delle proroghe al 2033.
Come quello, infatti, il Comune di Marciana aveva provveduto ad una doppia pubblicazione sull’albo comunale e sulla sezione del sito del Comune “amministrazione trasparente”, con ciò assolvendo non solo ad un generico obbligo di pubblicità degli atti del comune, ma ad una finalità propria delle procedure concorsuali o comunque destinata a far sì che la conoscenza del provvedimento o in questo caso l’intenzione dell’amministrazione di procedere all’estensione delle concessioni esistenti potesse costituire elemento di motivazione di istanze concorrenti da parte di eventuali controinteressati, in tal modo eliminando il carattere automatico della procedura e costituendo di per se adempimento sufficiente ad eliminare l’obbligo delle future gare.
Questa iniziativa – che invitava l’amministrazione a compiere le necessarie verifiche ed eventualmente ad agire di conseguenza e che fu del resto da me rappresentata anche in occasione di un convegno all’Isola d’Elba sul tema delle concessioni balneari – è rimasta senza alcun riscontro forse nell’ incapacità di cogliere quegli elementi di credibilità che oggi il Consiglio di Stato con la sentenza n. 6835 del 6 settembre 2026 sancisce invece in modo inequivocabile, obbligando le amministrazioni a ripensare le conseguenze delle procedure a suo tempo eseguite nel rispetto degli interessi di tutti gli operatori del settore.

Dott.ssa Paola Mancuso

12 risposte a ““Cassazione: addio alle gare per le concessioni balneari””

  1. Roberto Rispondi

    Davvero inappropriato e fuorviante il titolo.
    Gravissimo da parte di un giurista comportarsi così per ottenere visibilità

    14 Settembre 2026 alle 12:47

  2. Matteo Rispondi

    È incredibile come faziosamente i sostenitori delle CD. Aste NON RIESCONO in modo leale ad ammettere che la CGUE ha stabilito che la Bolkestein ovvero il suo art 12 si applica solo se è dimostrata la scarsità delle risorse punto e basta ….inutile fare discorsi senza significato….e NON RIESCONO ad ammettere come l ultima sentenza del 6 settembre del CDS ABBIA CHIARITO CHE LE PROROGHE AL 2033 SONO VALIDE SE RISULTATO DI UN PROCEDIMENTO TRASPARENTE

    13 Settembre 2026 alle 12:58

    • enrico Gorini Rispondi

      la risorsa “spiaggie” nel diritto della concorrenza è “scarsa” per definizione. se non fosse “scarsa”, non ci sarebbe bisogno di gare perché ognuno potrebbe prendersi la spiaggia che vuole. siccome le spiagge non sono infinite, ci vuole un criterio di selezione per decidere chi può entrare e chi no. chiaro ?

      14 Settembre 2026 alle 21:24

  3. Piergiorgio Zappia Rispondi

    LA GENTE COMUNE , LA PIÙ INTERESSATA NON HA CAPITO NULLA
    La terminologia utilizzata rimane ancora incpmpresa per la maggiorpartr della popolazione.
    Preoccupazione?
    Si, diverse ulteriori interpretazioni potranno essere utilizzate dai diversi interessati per contimuare a mantenere lo status quo di selvaggia speculazione a danno della libera fruizione delle nostre spiagge da parte di tutti.

    13 Settembre 2026 alle 11:52

  4. Edoardo Rispondi

    Buongiorno, sempre una sentenza a rimettere tutto in ballo, mai una parola definitiva su una normativa che dovrebbe disciplinare un comparto completamente allo sbando;
    Gare fatte e concluse; proroghe annullate; decreti attuativi mai emanati; investimenti delle imprese azzerate per mancanza di chiarezza; patrimonio imprese azzerate; probabilità di cause indefinite contro lo stato senza che quest’ultimo abbia la lungimiranza di autotutela.
    Insomma, un sistema paese non riesce a gestire il proprio patrimonio valorizzandolo come farebbe un buon padre di famiglia.
    La politica ci ha lucrato su questa situazione, questo è fuori discussione, prima delle elezioni e anche dopo, prima a favore delle imprese, una volta vinto le elezioni a favore di
    Una improbabile concorrenza, che peraltro già esisteva, perché gli stabilimenti si potevano acquistare e vendere come avveniva da sempre secondo le regole di mercato.

    13 Settembre 2026 alle 9:01

  5. Luigi Rispondi

    Giustamente vi è la reviviscenza dei titoli al 2033 sulla base della L.145/2018 in quanto gli effetti di questa legge erano stati annullati erroneamente dalla Plenaria in quanto questa aveva sancito la scarsità delle spiagge ” a priori” in modo generico e astratto ,ma questo aspetto è stato superato dalla CORTE DI GIUSTIZIA ,così che viene meno quel presupposto sul quale erano state annullate le proroghe ….gli atti al 2033 riprendono ad avere efficacia

    13 Settembre 2026 alle 8:34

  6. filippo andrea zorzi Rispondi

    Mi pare una disamina basata unicamente su una lettura scoordinata delle sentenze citate.
    In Liguria la giurisprudenza più recente ha già statuito la perfetta correttezza delle gare bandite dai vari comuni, laddove i principi citati nell’articolo sono solo un accidens rispetto alla particolarità di ogni contenzioso (mi riferisco alle impugnazioni presentate nei confronti di bandi che contestavano la legittimità vitamine richieste di indennizzo da parte degli ex-concessionari afferenti a beni già ammortizzati; alle impugnazioni presentate a fronte di bandi che davano per concedibili opere – come le cabine realizzate dai precedenti gestori – abusive: ed altro ancora). La situazione è come al solito più grave e complicata di quanto traspaia dall’articolo.

    12 Settembre 2026 alle 22:06

  7. Giuseppe Rispondi

    Il Consiglio di Stato il 6 settembre ha praticamente specificato che dove il procedimento è stato reso ” trasparente attraverso una procedura all albo pretorio e alla sezione dedicata alla trasparenza degli atti ” intitoli al 2033 sono pienamente efficaci e validi …….prima tutti sventolavano il CDS,ora dove sono??????

    12 Settembre 2026 alle 22:06

  8. Roberto Rispondi

    La Cassazione ha deliberato nel merito e di ciò basti.
    Il vero problema è identificare e perseguire le infiltrazioni mafiose. Ci riusciremo mai?

    12 Settembre 2026 alle 19:48

  9. Mauro Rispondi

    In questo articolo la parola “gare” è fuorviante.
    A quanto pare di capire, il comune ha pubblicato la disponibilità delle concessioni e non ci sono state pluralita di istanze.
    Se così fosse, si chiama evidenza pubblica
    Diversamente, quale sarebbe il metodo di assegnazione delle concessioni esistenti?
    Rinnovo automatico per sempre?
    Mmmmmmm..

    12 Settembre 2026 alle 18:38

    • Paola Mancuso Rispondi

      Concordo con lei ma il concetto è chiaramente spiegato nel testo,
      Le gare sono citate esclusivamente nel titolo con riferimento a quelle che nella riviviscienza dell’estensione al 2033 non rispetteranno l’appuntamento del 2027.
      Ho voluto usare nel titolo una espressione a tecnica che rende peraltro l’idea per i non addetti ai lavori .
      Non è esattamente la sede ideale per i chiarimenti tecnici ma spero di averle spiegato l’intento.

      12 Settembre 2026 alle 20:35

  10. Marco Rispondi

    Finalmente la Corte di Giustizia Europea ,massimo organo giurisdizionale in Europa ha messo la parola fine alle aste o meglio l art 12 si applica ” solo se la scarsità è motivata e provata dallo Stato Membro sotto il controllo della Corte dei Conti”

    12 Settembre 2026 alle 18:25

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