Riceviamo e pubblichiamo:
Quelle che sembravano certezze sancite da pronunce giudiziarie e recepite da leggi statali si sono, durante questa stagione estiva, sgretolate come neve al sole dando ragione a tutti coloro che nella libertà di esercizio della propria capacità critica avevano messo in luce debolezze e contraddizioni di un sistema che oggi sembra cadere sotto il peso di se stesso.
Non si tratta delle sentenze di un Tar controcorrente ma un attacco che sgretola gli stessi fondamenti della decisione di revocare l’estensione delle concessioni balneari al 2033, colpendo al cuore dei provvedimenti che le avevano giustificate.
L’Ordinanza della Corte di giustizia dell’Unione europea europea, sez. 7, del 10 luglio 2026 ha dato al riguardo l’ultimo definitivo colpo di spalla ribaltando la posizione di chi riteneva la Bolkestein ed in particolare quella interpretazione che considerava automatica all’applicazione degli articoli 11 e 12 a prescindere da una verifica in concreto del presupposto della scarsità di risorse, iI cui preventivo e formale accertamento diventa oggi requisito imprescindibile per l’attivazione degli obblighi sanciti dalla direttiva stessa.
Tutto questo diviene pertanto necessariamente un nuovo formale impegno al quale lo Stato dovrà assolvere prima di dichiarare l’obbligatorietà delle procedure ad evidenza pubblica.
Ma gli effetti di tale posizione non sono solo di prospettiva perché non si può dimenticare che hanno costituito il presupposto dell’avvio di una intera procedura di adeguamento della legislazione statale che conseguentemente diventa oggetto di richiesta da parte delle associazioni dei balneari di revisione della normativa ed in particolare di abrogazione degli artt. 3 e 4 della legge 118/2022 attuativi delle sentenze 17 e 18 del 2021 dell’adunanza plenaria del Consiglio di Stato.
Del resto tutto ciò avviene dopo che la Corte di Cassazione si è pronunciata con un provvedimento storico che ha delineato i confini della efficacia delle pronunce dell’Adunanza del Consiglio di Stato.
L’Ordinanza della Corte di Cassazione n. 14568 del 17 maggio 2026 – che meriterebbe uno spazio di approfondimento ben più ampio – ha peraltro sancito il principio che le sentenze in questione hanno una forza e un’autorevolezza indubitabile ma non possono considerarsi vincolanti nell’ambito delle future decisioni del sistema giudiziario né tantomeno travalicare i principi della separazione dei poteri dello Stato, divenendo un elemento condizionante la produzione legislativa chiamata a dare immediata attuazione così negando la propria autonomia e autodeterminazione.
Ma se questo quadro non può lasciare indifferenti le amministrazioni comunali nell’assunzione dei prossimi provvedimenti e nell’attesa dei conseguenti provvedimenti statali, un’altra importante sentenza giunge proprio in questi giorni a conferma di quanto già sostenuto da alcuni balneari del Comune di Marciana con una lettera del 3 giugno 2024, quando emerse alla ribalta delle cronache la procedura seguita dal Comune di Santa Marinella nell’occasione delle proroghe al 2033.
Come quello, infatti, il Comune di Marciana aveva provveduto ad una doppia pubblicazione sull’albo comunale e sulla sezione del sito del Comune “amministrazione trasparente”, con ciò assolvendo non solo ad un generico obbligo di pubblicità degli atti del comune, ma ad una finalità propria delle procedure concorsuali o comunque destinata a far sì che la conoscenza del provvedimento o in questo caso l’intenzione dell’amministrazione di procedere all’estensione delle concessioni esistenti potesse costituire elemento di motivazione di istanze concorrenti da parte di eventuali controinteressati, in tal modo eliminando il carattere automatico della procedura e costituendo di per se adempimento sufficiente ad eliminare l’obbligo delle future gare.
Questa iniziativa – che invitava l’amministrazione a compiere le necessarie verifiche ed eventualmente ad agire di conseguenza e che fu del resto da me rappresentata anche in occasione di un convegno all’Isola d’Elba sul tema delle concessioni balneari – è rimasta senza alcun riscontro forse nell’ incapacità di cogliere quegli elementi di credibilità che oggi il Consiglio di Stato con la sentenza n. 6835 del 6 settembre 2026 sancisce invece in modo inequivocabile, obbligando le amministrazioni a ripensare le conseguenze delle procedure a suo tempo eseguite nel rispetto degli interessi di tutti gli operatori del settore.
Dott.ssa Paola Mancuso


