L’ex Procuratore Capo di Pisa Alessandro Crini, “chiessese” d’adozione, interviene nel dibattito sul prossimo referendum illustrando le ragioni del suo No, con un’analisi tecnica sui tre quesiti che riguardano magistratura, Csm e disciplina. Una riflessione articolata e orientata al No. Una scelta che, precisa, non nasce da appartenenze politiche ma da valutazioni di carattere tecnico e costituzionale. Tre i temi al centro del voto: la separazione delle carriere tra pubblico ministero e giudice, il sorteggio dei membri del Csm e l’istituzione di un’Alta Corte di disciplina.
Questo l’intervento:
Cari tutti, come altri colleghi in pensione, seguo, sia pure dalla seconda fila, il tema del prossimo appuntamento referendario. Mi pare, devo dire, che ormai il massimalismo politico se ne sia definitivamente appropriato, con tutto il suo carico di slogan e di luoghi comuni. E che, pertanto, un ragionamento tecnico stia un po’ perdendo di significato. Tuttavia mi ostino a pensare che qualche riflessione vada pur fatta, qualche equivoco vada rimosso. È quel che tenterò di fare, con promessa di brevità. Premetto, per chiarezza, che si tratta di riflessioni orientate al NO, per quanto, come accennavo, non sia un NO strettamente politico.
I temi, come è noto, sono tre. C’è quello giuridico/processuale, quindi la separazione propriamente detta, che si intende affrontare con un radicale smantellamento dell’intero impianto costituzionale, posto a presidio dell’autonomia della magistratura. Poi c’è quello sull’estrazione a sorte dei membri del CSM, che ha un carattere più socio-politico. Infine c’è il tema disciplinare, che ha riguardo alla creazione dell’Alta Corte di disciplina.
Il primo tema muove da un dato di fatto che potresti ritenere di per sé sufficiente a far dire che la separazione, intesa come taglio netto tra i due ruoli, già esiste. Chi fa una cosa, chi avvia una carriera, non potrà più cambiarla, in seguito, questo dice la legge, se non in condizioni talmente particolari e marginali, che, attualmente, neppure fanno più statistica. Siamo, cioè, molto prossimi all’irrilevanza. In realtà questo aspetto non convince i critici perché, si sostiene, la comune appartenenza, scandita dalla presenza dello stesso concorso d’ingresso, della stessa scuola di formazione e, più che altro, dello stesso CSM, creano una vicinanza, un comune sentire, una sorta di vero e proprio familismo, per dir così, destinato ad alterare gli equilibri processuali.
Quindi, secondo questa idea, è dentro al processo, nella concretezza del processo, che questa sostanziale affinità tra le due componenti pubbliche, il pubblico ministero e il giudice, può manifestarsi e far danno; a tutto scapito, si dice, delle ragioni della difesa. E neppure basta, a chi sviluppa questa critica, l’evidenza che le percentuali, a volte non lievi, sul piano statistico, di assoluzioni, sembrano proprio star lì a dimostrare che tutta questa gran sintonia, alla fine, non si può affatto dare per scontata.
Sennonché, è proprio se guardo al processo, alla sua concretezza, alle sue finalità, se quindi mi concentro sulla struttura e lascio per un momento da parte il resto, concorso, scuola, CSM ecc…, che scopro che sono proprio i meccanismi e le regole processuali, a non lasciare alcuno spazio ai sospetti di ipotetico familismo.
Cominciamo col dire che un pubblico ministero, bravo o meno bravo che sia, dovrà essere anzitutto il primo giudice di se stesso. E lo è, in effetti. È per questo che per moltissimi fascicoli si procede con la richiesta di archiviazione. Quando poi riterrà, il pubblico ministero, che ci siano elementi per esercitare l’azione penale, e quindi per portare una persona davanti al giudice, egli si renderà immediatamente ben conto che il suo interesse primario è quello di avere un giudice il più distante, il più estraneo possibile. Perché solo questa lontananza assicura la necessaria oggettività, che rafforza la decisione, quale che sia, e le dà sostanza. Ora, i detrattori, potrebbero obiettare che questo è solo un mondo ideale, fittizio, una falsa rappresentazione e che sono proprio il familismo e la contiguità, gli ingredienti velenosi che di fatto lo alterano
irreparabilmente. Ma, ancora una volta, è il processo, la sua dinamica, a fornirci la giusta chiave di lettura.
Perché il processo non è convincimento, una cosa un po’ impalpabile che potrebbe magari essere condizionata da una qualche compiacente simpatia o sintonia (ovviamente non sarà mai così, mi sto spingendo molto oltre solo per forzare l’esempio), il processo è dimostrazione, soltanto ed esclusivamente dimostrazione. Che è cosa ben diversa. E il giudice la pretende, anche il giudice più superficiale la pretende, al netto di ipotetiche sintonie; perché? Ma perché il suo unico confronto, sul piano processuale, l’unica interlocuzione di interesse, non è certo quella con le parti, che propongono; è quella con un altro giudice: il giudice del grado superiore; è lui che dovrà essere convinto della sufficienza della dimostrazione, in modo che la prima sentenza non venga riformata. E, a sua volta, lo stesso dovrà fare il giudice di cassazione rispetto alla sentenza d’appello. Insomma, in parole semplici, le condanne definitive, quelle che anche il buon pubblico ministero deve avere in mente quando avvia un processo, scaturiscono non certo da iniziali e indefinibili simpatie o da logiche di schieramento, ma da un serrato confronto tra giudici e solo tra loro. Giudici di cui il pubblico ministero di primo grado, quello di cui si teme la contiguità, non avrà, di norma, la benché minima contezza. Questo è quanto.
Quindi, in realtà, cosa resta di questo possibile familismo, di questa immaginata sintonia? Nulla, direi. Assolutamente nulla. Se non un qualcosa di metaprocessuale che può tranquillamente fare il paio con la naturale e non sindacabile familiarità che, in sedi non grandi, la maggior parte, si può ben creare tra giudici e avvocati di lungo corso. Esattamente lo stesso.
Ma si potrebbe ancora pensare, portando il discorso alle sue più estreme conseguenze, che c’è comunque una certa ineliminabile affinità tra pubblico ministero e giudice perché si tratta di due soggetti pubblici, e che questo, di riflesso, non può non danneggiare il difensore, che è soggetto privato. Ora, che questa distinzione esista è evidente. Ma le considerazioni da fare sono di due tipi. La prima è che l’aula dell’udienza pubblica è un luogo assoggettato a regole ferree che assicurano una formale e sostanziale parità di trattamento, tra le parti. La seconda, ancora una volta, trova la sua spiegazione nel processo. L’affinità dei due soggetti pubblici, invero, non nasce certo dal fatto che i due provengono dallo stesso concorso o dipendono dal medesimo CSM, ma deriva dall’evidenza che, per legge e non per regola morale, entrambi hanno la medesima finalità: la ricerca della verità. Rispetto ad essa, alla fine competono. Il requirente cercando di offrirne dimostrazione, il giudicante decidendo se quella dimostrazione sia sufficiente; nella prospettiva, come si è detto, dei gradi successivi di giudizio.
È evidente che, rispetto a questa competizione, il difensore, la componente privata, risulti non certo collaterale, ci mancherebbe altro, ma sicuramente costretto nel proprio ruolo, che pure è fondamentale. Perché il difensore che io vorrei, se mi trovassi in un guaio, non è certo un professionista che deve cimentarsi nel compito della ricerca della verità (alla Perry Mason, per capirsi). Quella è una questione che possiamo lasciare volentieri ai soggetti pubblici. Se la vedano loro. Io voglio un legale che mi tolga dai guai, in qualunque modo, purché lecito. Quindi, che so, anche tirando fuori, all’ultimo, la questione di nullità che fa saltare tutto. Non sarà del tutto etico? Mi interessa poco. Non dovevano sbagliare. È un gioco delle parti, in fondo.
In conclusione, il processo, le sue regole, dimostrano che il familismo, molto congetturale, è tuttalpiù una forma di affinità, in senso letterale; cioè una sorta di comunanza di fini. Rispetto
ad essa è del tutto evidente che la separazione delle carriere non potrebbe, né dovrebbe, aggiungere o togliere niente, se le regole del processo restano immutate. Il lavoro dovrebbe rimanere il medesimo e lo stesso dicasi per gli obiettivi. E allora, qual è il problema? Beh, il primo problema è immediato, e consegue al fatto che smantellare interamente un’architettura costituzionale, diciamo pure, per nulla, è già un fatto intrinsecamente dannoso. Il secondo è più di prospettiva; e consiste nel rischio, che non è per niente astratto, che un pubblico ministero isolato, separato dalla giurisdizione, perda progressivamente la consapevolezza del proprio ruolo di procuratore di giustizia, valorizzando la sua funzione d’accusa, la sua propensione all’accusa. Al punto, verosimilmente, da richiedere interventi legislativi di contenimento e di disciplina. E quello sarebbe/sarà il vero punto di non ritorno.
Gli altri due aspetti, sorteggio e disciplina, sono molto più semplici da trattare e contraddire. Non stiamo a dire che il sorteggio, una scelta punitiva scaturita dalla vicenda Palamara, è una modalità quasi offensiva per l’organo di autogoverno di uno dei tre poteri dello Stato. E lasciamo anche da parte l’evidenza che, se di quella vicenda si parla, è solo perché un’attenta indagine ne ha consentito la scoperta.
Limitiamoci a considerare che in magistratura esistono modi diversi di pensare, di vedere le cose. Che non sono, ovviamente, modi diversi di decidere. La quasi totalità dei magistrati italiani si riconosce in questa configurazione, com’è attestato dall’iscrizione all’ANM, la sede dove queste diversità si compendiano e si confrontano. D’altra parte è quel che avviene in qualsiasi ambito. Pensiamo a un gruppo di chirurghi: potranno avere idee diverse sulla sanità, sulla gestione degli ospedali, diversità che ben potranno essere valorizzate, per esempio, in un determinato comitato d’indirizzo, ma è evidente che non esisterà mai l’appendicectomia di destra e quella di sinistra; quella progressista e quella moderata.
Bene, queste divergenze in punto di organizzazione e di gestione degli Uffici, tanto per stare all’essenziale, divergenze amministrative quindi, sono un pezzo fondamentale della ragione di esistere delle cosiddette correnti. Per valorizzare, cioè, in aspetti che sono essenziali per la vita e il funzionamento della magistratura, queste diversità di orientamento. Ed è indispensabile che questa complessità venga salvata e tutelata. Perché, salvo che non si voglia smontare del tutto l’impianto costituzionale, abolendo totalmente le prerogative di autogoverno proprie del CSM, sarà fondamentale che, ad esempio, una determinata circolare sul funzionamento di un determinato tipo di Ufficio giudiziario, sia il frutto del pensiero condiviso delle varie sensibilità presenti nell’ordine giudiziario, trasfuse nella rappresentanza al CSM. Sarebbe, quindi, molto pericoloso, direi addirittura arbitrario (e forse anche incostituzionale, ma lasciamo perdere questo punto), che a causa, o meglio: per colpa, del sorteggio, potesse accadere che uno solo di questi orientamenti, per fare il caso limite, venisse preso in considerazione.
Un’ultima parola sull’Alta Corte di disciplina. Sottrarre il disciplinare al CSM, che, come i magistrati ben sanno, già non ne fa un uso parco, può essere, credo, molto pericoloso. Non è difficile prevedere che portarlo all’esterno, presso una sorta di Authority, quale che ne sia la composizione, potrà facilmente condurre alla suggestione della pratica della denuncia del magistrato scomodo, pubblico ministero o giudice che sia, specialmente in certi contesti ambientali, particolarmente difficili; e, ove si dovesse verificare una situazione del genere, le gravi conseguenze sull’ordinato esercizio della giurisdizione sono fin troppo facilmente prevedibili.
Senza dire che non è ancora ben chiaro, a quanto si legge, se queste decisioni saranno o meno ricorribili per cassazione.
ALESSANDRO CRINI

