Sentieristica, accordo operativo fra Parco Nazionale e CAI

Affidati al Club Alpino Italiano segnaletica e supporto alla manutenzione dei sentieri

Il Club Alpino Italiano della Toscana e il Parco Nazionale dell’Arcipelago Toscano hanno sottoscitto nei giorni scorsi un accordo operativo per l’organizzazione, la gestione ed il monitoraggio, da parte del CAI Toscana e del Parco, della rete sentieristica e della viabilità minore nel territorio del Parco.

L’accordo, che ha validità triennale, prevede a favore del CAI un contributo del parco annuale variabile fra 10mila e 15mila euro, e fissa – fra l’altro – l’organizzazione comune di almeno un evento annuale finalizzato alla promozione ed alla valorizzazione delle risorse ambientali e storico-culturali del Parco.

Ecco di seguito il testo integrale dell’accordo.

 

 

ACCORDO OPERATIVO TRA IL PARCO NAZIONALE ARCIPELAGO TOSCANO E IL CLUB ALPINO ITALIANO – REGIONE TOSCANA PER LA VALORIZZAZIONE DELLA RETE SENTIERISTICA DELL’AREA NATURALE PROTETTA – 2024/2025/2026

tra

il PARCO NAZIONALE DELL’ARCIPELAGO TOSCANO (nel prosieguo definito “Parco”), con sede in Loc Enfola 16, 57037 Portoferraio (LI), rappresentato dal Dott. Maurizio Burlando nella sua qualità di Direttore domiciliato presso la sede suddetta,

e

il CLUB ALPINO ITALIANO – REGIONE TOSCANA (nel prosieguo definito “CAI Toscana”), con sede presso Sezione CAI Firenze in Via del Mezzetta, 2/m, 50135 Firenze (C.F. 92012690480), iscritto nel registro delle persone giuridiche private ai sensi del D.P.R. 10/2/00, 361, rappresentato dal Presidente pro-tempore Giancarlo Tellini,

premesso che

  • al Club Alpino Italiano (CAI), Ente di diritto pubblico, è riconosciuto dall’Art. 2 della Legge 26 Gennaio 1963 n, 91, come modificata dalla Legge 24 Dicembre 1985 n. 776, il compito di provvedere al tracciamento, alla realizzazione e alla manutenzione dei sentieri;
  • il CAI Toscana, quale struttura territoriale del Club Alpino Italiano, è ai sensi dello Statuto CAI soggetto di diritto privato, dotato di un proprio ordinamento e di propria autonomia organizzativa, funzionale e patrimoniale.

considerato che

  • il Parco, istituito con P.R. 22 luglio 1996 ha tra le proprie finalità istituzionali anche quella di operare per la diffusione della conoscenza delle risorse ambientali promuovendone ed organizzandone la fruizione ai fini didattici e scientifici, nonché di perseguire la loro valorizzazione ai fini ricreativi, turistici e produttivi;
  • con le deliberazioni del Consiglio Direttivo n. 57 del 10.11.2017 e n. 38 del 30.06.2021 il Parco Nazionale Arcipelago Toscano ha stipulato e poi rinnovato specifico protocollo di collaborazione con il Club Alpino Italiano (sede centrale) a favore della valorizzazione della rete sentieristica del territorio del PNAT medesimo (di seguito richiamato come “convenzione quadro”);
  • tra gli obbiettivi del Piano del Parco vi è il recupero, il potenziamento e il miglioramento dei percorsi pedonali, ciclabili ed equestri presenti e dei sentieri escursionistici;
  • il CAI Toscana da anni è attivo nella valorizzazione del territorio regionale correlata altresì alla promozione di un turismo responsabile ed eco-compatibile;
  • il CAI Toscana, direttamente o per tramite delle proprie strutture territoriali, si è reso disponibile a collaborare al monitoraggio e alla manutenzione dei sentieri e della relativa segnaletica all’interno dei sentieri escursionistici del Parco che saranno specificatamente segnalati;
  • in virtù dell’Art. 6 della citata convenzione quadro, i programmi operativi e gli aspetti gestionali connessi alla sua attuazione, ivi compresi quelli attinenti la sentieristica ed i relativi oneri, vanno disciplinati sulla base di specifici accordi da sottoscrivere tra il Parco ed il CAI Toscana, nel rispetto dei principi della convenzione quadro medesima;
  • il CAI Toscana ha già collaborato con il Parco nel periodo dal 2014 al 2023 per la progettazione, la manutenzione, la promozione e la valorizzazione realizzazione della rete escursionistica del Parco;
  • in considerazione di quanto sopra, il Parco ed il CAI Toscana sottoscrivono il presente Accordo Operativo in attuazione del disposto di cui all’art. 6 della più volte richiamata convenzione quadro;

 

tutto ciò premesso, da considerarsi parte integrante e sostanziale del presente accordo,

si conviene e si stipula quanto segue:

 Articolo 1

Il presente Accordo Operativo ha ad oggetto l’organizzazione, la gestione ed il monitoraggio, da parte del CAI Toscana e del Parco, della rete sentieristica e della viabilità minore nel territorio del Parco stesso, nel rispetto ed in attuazione dei principi della Convenzione quadro.

 

Articolo 2

Il Parco affida al CAI Toscana gli interventi di monitoraggio e coordinamento tecnico limitatamente alla segnaletica dei sentieri escursionistici del territorio del Parco, nonché l’esecuzione di attività di supporto volte alla migliore fruizione della rete sentieristica.

Il CAI Toscana opererà ai fini del presente Accordo Operativo per il tramite della Sezione di Livorno e della Sottosezione Isola d’Elba; il CAI Toscana potrà inoltre avvalersi della Commissione Sentieri e Cartografia Toscana, in particolare per quanto attiene alla formazione di operatori di sentieristica, e di altri soggetti e/o organi operanti in ambito Regionale che risponderanno del loro operato esclusivamente al CAI Toscana.

Articolo 3

Il presente Accordo Operativo ha validità triennale per le annualità 2024, 2025 e 2026, con scadenza fissata al 31.12.2026.

Articolo 4

Il Parco concede al CAI Toscana, per le attività previste nel presente accordo, un contributo annuo stabilito da un minimo di 10.000 € (diecimila euro) fino ad un massimo di 15.000 € (quindicimila euro) da concordarsi fra le parti all’inizio di ogni annualità, in funzione di una programmazione condivisa e funzionale al mantenimento ed alla valorizzazione della rete sentieristica del Parco Nazionale Arcipelago Toscano.

Le risorse finanziarie verranno erogate nella misura del 30% entro un (1) mese dall’inizio dell’attività, del 30% dopo sei (6) mesi, mentre il residuo 40% sarà erogato a consuntivo dopo dodici (12) mesi di attività.

 Articolo 5

Si riconosce il ruolo del CAI Toscana quale soggetto che, attraverso la sua struttura, fornisce collaborazione specifica rivolta alla conoscenza e alla protezione delle risorse naturali che ricadono nel territorio del Parco.

Le parti si impegnano a mantenere un continuo e reciproco aggiornamento relativamente ai problemi più delicati legati alla frequentazione e alla fruizione turistico-sportiva di zone sensibili e di particolare valore biologico-paesaggistico, come quello compreso nell’area del Parco.

Il CAI Toscana si impegna a contribuire a far conoscere tali esigenze presso i propri soci e il pubblico in generale, con un chiaro e inequivocabile scopo di tutela del territorio in sintonia con gli obbiettivi del Parco.

Articolo 6

Nell’ambito del rapporto di collaborazione oggetto del presente Accordo, il Parco e il CAI Toscana si impegnano concordemente a realizzare le seguenti azioni:

  1. organizzazione comune di almeno un evento annuale finalizzato alla promozione ed alla valorizzazione delle risorse ambientali e storico-culturali del Parco;
  2. interscambio di informazioni relative alle rispettive attività divulgative e ricreative aventi per oggetto la conoscenza e la fruizione del territorio;
  3. disponibilità a concordare preventivamente il reciproco supporto tecnico gratuito nelle rispettive attività didattiche, formative e divulgative;
  4. in considerazione dell’importanza dell’educazione alla cultura ambientale, il Parco informerà contestualmente il CAI Toscana sulle iniziative attuate in ambito didattico, volte alla tutela e al rispetto dell’ambiente. Il CAI Toscana potrà diffondere tali informazioni ad ogni livello del Sodalizio, concretizzandole anche con visite, escursioni, soggiorni o con altro strumento che ritenga utile per la formazione dei giovani. Si cercherà di organizzare, di comune accordo, programmi escursionistici tesi a migliorare le conoscenze naturalistiche e la corretta fruizione dell’area protetta, con la possibile estensione di tali attività ai componenti organi e/o commissioni delle strutture Regionali e Centrali del CAI;
  5. Il CAI Toscana potrà, a sua volta, proporre progetti da sottoporre al Parco nell’ambito delle attività di collaborazione del presente Accordo Operativo.

Articolo 7

Il Parco è totalmente estraneo ai rapporti tra il CAI Toscana e gli iscritti/soci CAI impegnati nelle attività oggetto del presente Accordo Operativo. Ogni e qualsiasi responsabilità derivante dal loro impiego e dalle attività da essi svolte, sia questo diretto o indiretto, sono a totale ed esclusivo carico del CAI Toscana, che con la firma del presente atto, ne riconosce l’onere esonerando nel contempo il Parco da ogni e qualsiasi responsabilità conseguente.

Letto, approvato e sottoscritto.

 

Il Direttore                                                              Il Presidente

del Parco Nazionale Arcipelago Toscano                          del Club Alpino Italiano – Regione                                                                                                    Toscana

Maurizio Burlando                                                             Giancarlo Tellini                                                                           

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