Amministrazione dell giustizia nel cinquecento, gli statuti

di Marcello Camici

E’ il Commissario la figura istituzionale cui viene affidata da Sua Altezza il principe Cosimo,Serenissimo padrone e signore di Firenze e del territorio dell’Elba ,l’amministrazione della giustizia civile e criminale nei confronti dei sudditi della città di Portoferraio .A lui il principe Cosimo fa esclusivo rifermento.Dal 1548 anno di fondazione di Cosmopoli fino al 1574 il Commissario applica norme e leggi presenti in Firenze.Dopo che ,nel 1574,sono stati concessi gli Statuti al territorio di Cosmopoli ,poi aggiornati nel 1579 (Statuti Nuovi), il Commissario applica i vari capitoli di tali Statuti nell’amministrare la giustizia per i sudditi abitanti in Portoferraio.
Negli Statuti è infatti indicato al Commissario A)come procedere nelle cause civili da cui però sono escluse la cause mercantili e marittime per le quali il Commissario deve applicare gli statuti di Barcellona.B) come procedere nelle cause criminali B)come procedere nella cause miste.Cause criminali,civili e miste: così vengono classificate le cause negli statuti della “terra di Portoferraio nell’Isola dell’Elba”.Con questi statuti del 1574 nasce l’ufficio e la figura del Campaio che “possa et deva andare giornalmente visitando tutti i luoghi così lavorati et coltivati come boscati et riferire al signor Commissario tutti i danni dati con bestie et tutti li dannificanti che lui troverà o gli saranno noti in qualsivoglia modo…”
Nell’archivio storico del comune di Portoferraio è conservata copia , l’originale essendo in archivio di stato a Firenze.
Questa copia si apre in prima carta col titolo :
“Statuti e Ordini del Ser.mo Gran Duca di Toscana concernenti la forma del Governo et Reggimanto della Terra di Portoferraio nell’Isola dell’Elba
In primo si facci un’Imborsazione di tutti li Capi di Casa di Porto Ferrajo che sieno di età almeno di anni ventiquattro ,quali però non sieno ne confinati o stipendiati o dependenti dal Governo delle Fortezze…”

Anno 1574 .Copia degli“Statuti di Portoferraio del Serenissimo Granduca”  E1 . PRIMA CARTA
Archivio della comunità di Portoferraio 1554-1800.Archivio storico comune Portoferraio

Queste prime righe istituiscono il Consiglio Generale e il metodo dell’imborsazione nella scelta dei rappresentanti della comunità di Portoferraio L’imborsazione è così chiamata perché i nomi dei capo famiglia(Li Capi di Casa ) vengono messi dentro la borsa specifica per carica .Estratti a sorte, andranno a costituire la magistratura comunitativa di Portoferraio.
Il metodo perdurrà fino al 1859 quando,con la “rivoluzione toscana” durante il risorgimento d’Italia e con Bettino Ricasoli che lo definisce “inintelligente “ ,è sostituito dal metodo elettivo, tuttora presente col quale andiamo ad eleggere i rappresentanti nel comune.

Qui di seguito sono trascritti integralmente i capitoli degli Statuti del 1574 concernenti e riguardanti solo le cause civili

Del modo di procedere nelle cause civili

In tutte le cause che occorreranno in detto luogo tanto fra gli homini di esso,come gli habitanti () et forestieri si proceda summariamente semplicemente senza figura d’indizio ,remossa ogni forma di litigioso processo .et havuto riguardo solamente alla verità del fatto,siano di qualsivoglia importanza.
Et nelle cause inferiori da trenta lire si possa procedere senza scritta, bastando una semplice domanda con la determinazione del Commissario di maniera però che detto Commissario resti giustificato della verità del fatto.
L’instanza delle cause trascendenti detta somma di trenta sia di giorni venticinque correnti,detratti i giorni festivi,et feriali in honor di Dio, e de Santi i quali cominciano a correre dal giorno della fatta citazione al Reo
a risponder alla dimanda inclusivamente,qual Reo habbia poi cinque giorni per rispondere,replicare et eccipire contro detta dimanda ,quale risposta fatta habbino l’una parte e l’altra dodici giorni simili,qual tempo sia ad ambi le parti a produrre e procurare tutto ciò che parrà loro necessario per giustificazione dell’intenzione loro et il resto del tempo dell’instanza servirà per informare il Commissario della causa et al detto Commissario per giudicarla et sentenziarla, qual sia tenuto così fare nel tempo della detta instanza e quella non possa prorogare salvo di consenso di entrambe le parti del quale apparisca inscriptis di maniera però che detta proroga non ecceda giorni quindici ,e tutto questo habbia luogo salvo quando alcuna delle parti nel termine probatoro et produttorio allegasse et aggiungesse haver scritture o altre prove fuora dell’isola nel qual caso giurando come di sopra et non facendo calunniosamente possa il Commissario concedergli una dilazione tanto riguardo alla distanza del luogo et all’altre circostanze ,qual dilazione pendente si sospenda et sive ipso jure il tempo di detta instanza

Delle Appellazioni

Le sentenze del detto Commissario sino a lire cento s’intendi:no fatta cosa giudicata et non habbino appellazione ma quelle che eccederanno detta somma di lire cento habbino appellazione quali appellazioni si devolvino a tre giudici della maggiore ruota di Firenze come delegata da S.A. ad universitatem causarum et si debbino interporre dette appellazioni fra cinque giorni ne casi appellabili et introdurle et notificarle alla parte fra un mese e quali in giudicio habbino trenta giorni utili di instanzia per finirsi detta causa et appellazione quali trenta giorni comincino dal primo atto giudiciale che si farà in detta causa ,doppo la intimazione dell’appellazione non sieno pagati a pagare tasse diritti né controdiritti né sieni obnissi al pagamento di gabella di contratti che per loro si producessero in dette cause di appellazione

Delle esecuzioni pavate
Ogni instrumento liquido o scrittura di man propria riconosciuta habbia esecuzione pavata come sentenza passata in giudicato riservando nondimeno al reo l’eccezioni di falsità ,pagamento eseguito doppo la data di detto instrumento et scrittura giustificata come di sopra novazione et compensazione

Del modo di fare l’esecuzione

Le esecuzioni si possono fare personali o reali alla elezione del Creditore di modo che l’una via non impedisca l’altra et le rechi cosi nelli beni mobili come nell’immobili di maniera però che non si piglino instrumenti ne beni necessari per l’agricoltura ne buoi se non in sussidio ,et dette esecuzioni reali si faccino in questo modo citando il debitore a veder far la stima del grava mento, qual facci fare il Commissario nelle cose mobili dalli Anziani come sopra si è detto et nelle immobili dalli stimatori del Comune et li pegni si lascino in custodia et appresso gli immobili dal detto Camarlingo Doppo la quale stima habbi il debitore tempo nelle cose mobili otto giorni et nelle immobili quindici à dover volendo sodisfare la sorte principale con le spese delle esecuzioni; et recuperare il gravamento o rientrare in possesso della cosa immobile il che non facendo in detto respettivamente si mettino le cose levate et pegni riavuti dal custode come di sopra al pubblico incanto per liberarli a chi più ne afferisce dalla stima et non vi comparendo oblatori si liberino per la concorrente qualità del credito et spese al Creditore secondo la stima fatta qual venga aquistata per tal deliberazione il Dominio irrevocabilmente

Delle cose Meccaniche et Marittime
Che le predette cose habbino luogo in tutte le cause fuori che nelle cause mercantili et marittime nelle quali s’osservino li statuti et ordini che si dicono di Barzellona fino à tanto che altramente sarà ordinato.”

(“Statuti di Portoferraio del Serenissimo Granduca” E1 .Carta senza numero di pagina .Archivio della comunità di Portoferraio 1554-1800.Archivio storico comune Portoferraio)

Il Commissario di Portoferraio per amministrare la giustizia nelle “cose meccaniche et marittime” deve perciò aver anche conoscenza degli “statuti et ordini che si dicono di Barzellona”.
Trattasi di norme di diritto marittimo noto anche col nome di “Libre de Consolat de Mar”: un testo di consuetudini marittime del bacino del Mediterraneo, redatto a Barcellona nella seconda metà del secolo XIV.
Le materie trattate nel testo sono i diritti e i doveri dei padroni di nave, dei piloti, dei marinai, il contratto di vendita di navi o di parti di esse, le regole riguardanti il nolo della nave, il carico e lo scarico, il regolamento delle avarie, del getto delle merci in caso di sinistro, le norme relative al naufragio e al ricupero dei rottami, quelle che riguardano il contratto di assicurazione fra armatori e coloro che hanno loro affidato le merci da trasportare o da vendere negli scali d’oltremare. Il consolato si diffuse in tutto il Mediterraneo sino a divenire il diritto comune di esso.

MARCELLO CAMICI

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