Riceviamo e pubblichiamo:
Leggo il comunicato del Sindaco Nocentini e ritengo necessario riportare la discussione su fatti amministrativi oggettivi.
Il tema sollevato nel mio comunicato del 10 marzo riguarda la mancata approvazione nei termini del Bilancio di Previsione del triennio 2026/2028 che rappresenta l’atto fondamentale su cui si basa la programmazione dell’Ente. Ricordare che il termine, rispetto alla scadenza ordinaria del 31 dicembre 2025, è stato differito al 28 febbraio 2026 non significa fare “terrorismo mediatico”, ma richiamare un dato amministrativo preciso che, se non rispettato, limita l’attività amministrativa.
L’ulteriore differimento al 31 marzo 2026 del termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione 2026/2028 fissato con Decreto del Ministero dell’Interno del 26 febbraio riguarda esclusivamente gli Enti locali delle Regioni Calabria, Sicilia e Sardegna, colpiti dagli eventi metereologici.
È quindi evidente che tale proroga non riguarda il Comune di Portoferraio che peraltro, essendo un ente in predissesto finanziario, sottoposto a rigorosi controlli, necessita di maggiore attenzione nella programmazione e nella predisposizione dei documenti contabili.
Proprio per questo sorprende leggere annunci pubblici di interventi di pavimentazione da eseguire nel centro storico con inizio dal 16 marzo quando ad oggi, 11 marzo, non sappiamo ancora la data precisa di presentazione del Bilancio al Consiglio comunale. Anche considerando le tempistiche tecniche previste per la convocazione e la discussione degli atti, appare evidente come tali annunci rischino di configurarsi più come comunicazione politica che come programmazione amministrativa concreta che sarebbe opportuna tenuto conto della vicinanza delle festività pasquali.
Il Sindaco evidenzia il fatto che i due Dirigenti sono arrivati da pochi mesi ma omette di dire l’Area dei Servizi Finanziari era precedentemente affidata ad Interim alla Segretaria Generale e che comunque resta il fatto che il Bilancio non è stato approvato nei termini di legge. Per non parlare dell’Ufficio tecnico, la cui situazione di rallentamento delle attività è sotto gli occhi di cittadini e professionisti che operano quotidianamente sul territorio.
Infine, ritengo opportuno chiarire che il mio commento al messaggio di auguri del Sindaco per la Festa della Donna non nasce da interpretazioni personali ma da episodi avvenuti durante alcune sedute del Consiglio comunale (basta guardare i video e ascoltare le registrazioni). In una di quelle circostanze il Sindaco mi ha detto: “zitta te ora parlo io!” e poi si è avvicinato al mio posto e, puntandomi il dito contro in modo che ho percepito come minaccioso e intimidatorio, mi ha detto: “guarda che io ho gli avvocati con le palle”.
Il confronto politico è legittimo, fa parte della vita democratica, e proprio per questo ritengo che il dibattito pubblico debba restare ancorato ai fatti amministrativi e al rispetto delle istituzioni, evitando di trasformare in una contrapposizione personale questioni importanti e concrete come il Bilancio di Previsione, uno strumento contabile e politico fondamentale attraverso cui si pianifica e si programma il futuro della Città.
*La Capogruppo del Gruppo consiliare “Bene Comune”
Marcella Merlini
Questo il decreto del Ministero dell’Interno
l’articolo 151, comma 1, del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL), che fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione da parte degli enti locali del bilancio di previsione, riferito ad un orizzonte temporale almeno triennale, e dispone che il termine può essere differito con decreto del Ministro dell’interno, d’intesa con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;
VISTO l’articolo 163, comma 3, del TUEL, relativo all’esercizio provvisorio di bilancio;
VISTO il paragrafo 9.3.6 dell’allegato 4/1 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, il quale prevede che “Il rinvio dei termini di approvazione del bilancio disposto con decreto ministeriale ai sensi dell’art. 151, comma 1, del TUEL, anche se determinato da motivazioni di natura generale, è adottato dagli enti locali effettivamente impossibilitati ad approvare il bilancio nei termini, per le motivazioni addotte nei decreti ministeriali. Pertanto, per gli enti locali non interessati alle motivazioni addotte nei decreti ministeriali, l’autorizzazione all’esercizio provvisorio non comporta la sospensione del termine di approvazione del bilancio di previsione descritto nei paragrafi precedenti, e il processo di bilancio prosegue al fine di garantirne la conclusione entro il 31 dicembre”;
VISTO il decreto del Ministero dell’interno del 24 dicembre 2025, concernente il differimento del termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2026/2028 da parte degli enti locali al 28 febbraio 2026, ai sensi dell’art.151, comma 1, del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
VISTA la lettera del 17 febbraio 2026 con la quale l’Associazione nazionale dei comuni italiani (A.N.C.I.) e l’Unione province d’Italia (U.P.I.) hanno chiesto, tra l’altro, il differimento del predetto termine al 30 aprile 2026, in considerazione dell’esigenza di far fronte agli eccezionali eventi metereologici che hanno colpito numerosi enti concentrati in prevalenza nelle regioni Sicilia, Calabria e Sardegna;
RITENUTO di differire al 31 marzo 2026 il termine della deliberazione del bilancio di previsione 2026/2028 da parte degli enti locali della Regione Calabria, della Regione autonoma della Sardegna e della Regione Siciliana;
SENTITA la Conferenza Stato-città ed autonomie locali nella seduta del 24 febbraio 2026 previa intesa con il Ministro dell’economia e delle finanze, acquisita nella stessa seduta;
Decreta:
Articolo unico
(Ulteriore differimento del termine per la deliberazione
del bilancio di previsione 2026/2028 degli enti locali della Regione Calabria, della
Regione autonoma della Sardegna e della Regione Siciliana)
1. Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione riferito al triennio 2026/2028 da parte degli enti locali della Regione Calabria, della Regione autonoma della Sardegna e della Regione Siciliana è ulteriormente differito al 31 marzo 2026.
2. Ai sensi dell’articolo 163, comma 3, del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è autorizzato per gli enti locali della Regione Calabria, della Regione autonoma della Sardegna e della Regione Siciliana l’esercizio provvisorio delbilancio, sino alla data di cui al comma 1.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 26 febbraio 2026
IL MINISTRO DELL’INTERNO Piantedosi

